Pronuncia 5/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la G.V.P. s.r.l. e Luciano Costantini, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1998; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Thu Jan 21 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 5/99 A. AVVOCATO E PROCURATORE - PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI DALL'ORDINE PROFESSIONALE - AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO DAVANTI AL PRETORE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE IMPONE IL SUPERAMENTO DI UN ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DEL DIRITTO INVIOLABILE DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE PROFESSIONI E PER LA DIVERSA DISCIPLINA DEL PATROCINIO IN RELAZIONE A CAUSE ANALOGHE, A SEGUITO DELLA PREVISTA SOPPRESSIONE DELLE PRETURE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale della norma - art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (mentre le altre due disposizioni parimenti denunciate dal rimettente - l'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e l'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 - non disciplinano la situazione denunciata) - che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo non superiore a sei anni, davanti alle preture del distretto, giacche' essa non configura una deroga alla regola dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ma consente una attivita', soggetta al controllo dell'ordine professionale, compresa nell'ambito della pratica forense e che si giustifica nei limiti in cui essa sia preordinata agli esami di abilitazione, ne' lede il diritto di difesa, posto che la parte che conferisce il mandato ad un praticante avvocato si avvale della difesa tecnica di un soggetto che, sulla base di determinati requisiti, e' stato, sia pure temporaneamente, ammesso al patrocinio; ed in quanto la configurazione del patrocinio, per un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, come elemento della pratica professionale forense, esclude la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza, sia perche' non puo' essere effettuato utilmente il raffronto con le discipline di altre professioni, peraltro neppure specificate nell'ordinanza di rimessione, prendendo in esame uno solo degli elementi che caratterizzano le attivita' preordinate all'accesso alla professione, sia perche' sono prive di fondamento le situazioni denunciate in relazione al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi al giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla competenza del pretore. - Cfr., sul patrocinio dinanzi al pretore, sent. nn. 202/1987 e 127/1985. red.: S. Evangelista

Norme citate

SENT. 5/99 B. ESAMI DI STATO - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - COSTITUZIONE, ART. 33 - INTERPRETAZIONE - FINALITA'.

La legge puo' riservare agli iscritti in appositi albi l'esercizio di determinate professioni, che presuppongono una particolare capacita' tecnica ed il cui esercizio richiede, per assicurare il corretto svolgimento dell'attivita' professionale, sia a garanzia della collettivita' che a protezione dei destinatari delle prestazioni, una specifica idoneita'. Per l'abilitazione all'esercizio professionale e' prescritto un esame di Stato, che consente di verificare l'idoneita' tecnica di chi, avendo i requisiti richiesti, intenda accedere alla professione ottenendo l'iscrizione nell'apposito albo. Il legislatore puo' stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneita' tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione. - Cfr. sent. nn. 456/1993, 29/1990, 127/1985 e 77/1964. red.: S. Evangelista

Parametri costituzionali