Pronuncia 5/1999
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la G.V.P. s.r.l. e Luciano Costantini, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1998; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Cesare Mirabelli
Data deposito: Thu Jan 21 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 5/99 A. AVVOCATO E PROCURATORE - PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI DALL'ORDINE PROFESSIONALE - AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO DAVANTI AL PRETORE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE IMPONE IL SUPERAMENTO DI UN ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DEL DIRITTO INVIOLABILE DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE PROFESSIONI E PER LA DIVERSA DISCIPLINA DEL PATROCINIO IN RELAZIONE A CAUSE ANALOGHE, A SEGUITO DELLA PREVISTA SOPPRESSIONE DELLE PRETURE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 82, comma 3
- legge-Art. 20
- legge-Art. 1
- regio decreto legge-Art. 8
- legge-Art. 10
- decreto legislativo-Art.
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- legge-Art. 47