Pronuncia 58/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/12 del codice civile, in relazione all'art. 82 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1978 dalla Corte di cassazione, nel procedimento civile vertente tra Ferrara Mario ed altra contro Tumbiolo Liana ed altro, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 14 marzo 1979. Visto l'atto di costituzione di Ferrara Mario ed altra nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci; uditi l'avv. Francesco Paolo Cordova, per Ferrara Mario ed altra, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 314/12, primo comma, del codice civile - in relazione all'art. 82, ultimo comma, c.p.c. - sollevate. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte di cassazione in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Brunetto Bucciarelli Ducci

Data deposito: Wed Jul 04 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 58/79. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - TERMINI - ASSERITA NON CONGRUITA' PER I NON ABBIENTI CHE DEVONO RICORRERE AL GRATUITO PATROCINIO E DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ABBIENTI E NON ABBIENTI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla dichiarazione di adottabilita` del minore, pronunciata dal Tribunale per i minorenni, e` congruo anche per i non abbienti, perche` l'ammissione al gratuito patrocinio e` disposta dal Presidente del Tribunale per i minorenni con procedura di rapido svolgimento; ne` sussiste disparita` di trattamento tra abbienti e non abbienti (i quali ultimi avrebbero in concreto un termine piu` breve dovendo ricorrere al gratuito patrocinio), in quanto alla diversita` di situazioni tra abbienza e non abbienza l'art. 24, terzo comma, Cost. appresta appunto il rimedo del ricorso al gratuito patrocinio, per cui non sarebbe giustificabile la previsione di termini soggettivamente differenziati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ. in relazione all'art. 82, ultimo comma, c.p.c.). - cfr. S.n. 57/1979.