Pronuncia 61/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1994 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra SO.DI.P. S.p.a. e Studios S.r.l., iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il giudice relatore Riccardo Chieppa.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Riccardo Chieppa
Data deposito: Wed Feb 28 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 61/96. AVVOCATO E PROCURATORE - DIVIETO PER I PROCURATORI LEGALI DI ESERCITARE LA PROFESSIONE 'EXTRA DISTRICTUM' - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI AVVOCATI COMUNITARI, AI QUALI LA DIRETTIVA CEE DEL 22 MARZO 1977, N. 249 (ATTUATA IN ITALIA CON LA LEGGE 9 FEBBRAIO 1982, N. 31) CONSENTE DI SVOLGERE LA PROFESSIONE FORENSE IN ITALIA SENZA LIMITAZIONI - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
Norme citate
- regio decreto legge-Art. 5
- codice di procedura civile-Art. 82, comma 3
- legge-Art.