Pronuncia 61/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1994 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra SO.DI.P. S.p.a. e Studios S.r.l., iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Riccardo Chieppa

Data deposito: Wed Feb 28 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 61/96. AVVOCATO E PROCURATORE - DIVIETO PER I PROCURATORI LEGALI DI ESERCITARE LA PROFESSIONE 'EXTRA DISTRICTUM' - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI AVVOCATI COMUNITARI, AI QUALI LA DIRETTIVA CEE DEL 22 MARZO 1977, N. 249 (ATTUATA IN ITALIA CON LA LEGGE 9 FEBBRAIO 1982, N. 31) CONSENTE DI SVOLGERE LA PROFESSIONE FORENSE IN ITALIA SENZA LIMITAZIONI - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (conv., con modificazioni, nella l. 22 gennaio 1934, n. 36), il quale prevede che i procuratori legali possano esercitare la professione esclusivamente davanti agli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello in cui e' compreso l'ordine circondariale al quale sono assegnati (oltre che davanti al Tribunale amministrativo regionale competente nel medesimo distretto), in quanto - posto che la garanzia del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) non deve essere intesa nel senso che non sia consentito al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio, e considerato che i limiti territoriali alla competenza dei procuratori legali assicurano una piu' razionale disciplina del diritto di difesa - non puo' ravvisarsi alcun contrasto con il principio di eguaglianza per la presunta differente disciplina dettata per la competenza territoriale degli avvocati o procuratori di un altro Stato della Comunita' europea e dei procuratori italiani, data la non omogeneita' delle situazioni poste a confronto. Invero, nella fattispecie, la comparazione va posta non con l'ipotesi di avvocato comunitario temporaneamente esercente in Italia, svincolato dalla territorialita', ma con quella, diversa ed in rapporto di reciproca esclusione con la prima, di avvocato comunitario stabilmente esercente in Italia in base al c.d. <<diritto di stabilimento>>, soggetto alla disciplina nazionale, che comprende, tra l'altro, il principio della territorialita' e l'obbligo della iscrizione in apposito albo in Italia. Ne consegue, altresi', la non fondatezza, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, delle censure relative all'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., essendo le stesse prive di valenza autonoma. - S. nn. 54/1977 e 54/1966. red.: G. Leo

Norme citate