Pronuncia 80/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con due ordinanze emesse il 19 febbraio 1996 ed il 18 marzo 1996 dal pretore di Parma nei procedimenti civili vertenti tra A. Due s.r.l. di Squeri Donato e Progeco Engineering s.r.l. ed altra e tra Berchi s.r.l. e Spagni Nelson, iscritte ai nn. 436 e 510 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Fernanda Contri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Thu Apr 03 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: VASSALLI

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Massime

SENT. 80/97. PROCEDIMENTO CIVILE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - FACOLTA' DEL CONVENUTO - OMESSA PREVISIONE DI UN POTERE AUTORIZZATORIO DEL GIUDICE ISTRUTTORE ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER LA CHIAMATA IN CAUSA RICHIESTA DALL'ATTORE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - COMPARAZIONE DELLE FACOLTA' PROCESSUALI DELLE PARTI - RIFERIMENTO ALLO STESSO MOMENTO PROCESSUALE - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - RIFERIBILITA' DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO AD OPERA DELL'ATTORE AD UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA DELIMITAZIONE DEL 'THEMA DECIDENDUM' - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE DI UN POTERE AUTORIZZATORIO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore, al pari della medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi gia' chiamati, poiche' la comparazione tra le diverse facolta' processuali accordate alle parti del giudizio deve essere compiuta, conformemente al principio di ragionevolezza, con riferimento ad uno stesso momento processuale che e' da individuarsi, nella fattispecie in esame, nell'atto in cui ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni, allorche' tanto all'attore, che puo' liberamente scegliere i soggetti da convenire in giudizio, tanto al convenuto, cui e' riconosciuta la facolta' di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, vengono riconosciuti gli stessi poteri, mentre invece la domanda dell'attore di chiamare un terzo in causa, in quanto si colloca in una fase successiva, nella quale il 'thema decidendum' e' definito, non irragionevolmente, e' sottoposto al controllo del giudice sotto il profilo dell'utilita' processuale e della tempestivita' della richiesta. red.: F. Mangano