Pronuncia 149/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Angerame Lucia e Di Ciommo Luciano ed altra iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anziché stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle"; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità", anziché stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"; c) nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Antonio Baldassarre

Data deposito: Fri May 05 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 149/95. PROCEDIMENTO CIVILE - GIURAMENTO DI TESTIMONI - FORMULA - AMMONIZIONE SULL'IMPORTANZA RELIGIOSA DELL'ATTO, SE CREDENTE, E OBBLIGO DEL TESTE DI PRONUNCIARE LE PAROLE "LO GIURO" - MANCATA PREVISIONE DI SEMPLICE FORMULA D'IMPEGNO A DIRE LA VERITA' SIMILE A QUELLA DEL NUOVO PROCESSO PENALE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA NELLA GARANZIA DELLA LIBERTA' DI COSCIENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.

L'asimmetria sussistente nell'ordinamento quanto alla differente tutela accordata alla liberta' di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile manifesta un'irragionevole disparita' di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell'uomo, la liberta' di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno omogenea nei vari ambiti in cui si esplica. Pertanto al fine di assicurare tale pari tutela al valore della liberta' di coscienza riguardo all'obbligo del testimone di impegnarsi a dire la verita', si impone l'estensione all'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ. della disciplina e della formula previste dall'art. 497, secondo comma, cod. proc. pen., - assunte dal giudice rimettente a 'tertium comparationis' - le quali sono scevre da qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Del resto, anche se il particolare profilo sottoposto al presente giudizio non consente di oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il problema del giuramento in generale (anche alla luce dell'art. 54 della Costituzione), non e' senza significato sottolineare che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresenta un'attuazione del "principio supremo della laicita' dello Stato, che e' uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica": principio che - come la Corte ha affermato - "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta' di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". Pertanto - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 24 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 251, secondo comma, codice di procedura civile: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <<ammonisce il testimone sull'importanza religiosa se credente, e morale del giuramento e sulle>> anziche' stabilire che il giudice istruttore <<avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita' e delle>>; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <<legge la formula: "Consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'">> anziche' stabilire che il giudice istruttore <<lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza">>; c) nella parte in cui prevede: <<Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro">>. - v. S. nn. 203/1989; 195/1993; 259/1990; 117/1979; 467/1991; 422/1993; 234/1994. red.: G. Leo