Pronuncia 85/1963

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 251 del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1962 dal Pretore di Trivento nel procedimento penale a carico di Donatone Nazario e Civico Agostino, iscritta al n. 188 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 7 dicembre 1962. Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 251 del Cod. proc. civile, in riferimento agli artt. 8, 21 e 19 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Relatore: Giovanni Cassandro

Data deposito: Sat Jun 08 1963 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 85/63 A. PROCEDIMENTO CIVILE - COD. PROC. CIVILE, ART. 251 - OBBLIGO DEL TESTIMONE DI PRESTARE GIURAMENTO SECONDO UNA CERTA FORMULA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA EGUALE LIBERTA' DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DAVANTI ALLA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 8 E 21, PRIMO COMMA).

L'art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo - sanzionato penalmente dall'art. 366, comma secondo, cod. pen. - di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 8 Cost., poiche' non viola la eguale liberta' delle confessioni religiose davanti alla legge, dato che esso ha come destinatari tutti i cittadini, quale che sia la religione da loro professata, ne' interferisce negli ordinamenti statutari delle confessioni non cattoliche o nel procedimento previsto per la disciplina dei rapporti tra queste confessioni e lo Stato.

Parametri costituzionali

SENT. 85/63 B. PROCEDIMENTO CIVILE - COD. PROC. CIVILE, ART. 251 - OBBLIGO DEL TESTIMONE DI PRESTARE GIURAMENTO SECONDO UNA CERTA FORMULA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 8 E 21, PRIMO COMMA).

L'art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo-sanzionato penalmente dall'art. 366, comma secondo, cod. pen.- di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 21 Cost., poiche' non ferisce il diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, diritto che resta in tutta la sua ampiezza garantito ai cittadini ai quali l'ordinamento imponga un comportamento della natura di quello previsto dalla norma denunciata.

Parametri costituzionali

SENT. 85/63 C. LIBERTA' RELIGIOSA - COSTITUZIONE, ART. 19 - INTERPRETAZIONE - COMPRENDE ANCHE LA LIBERTA' DA OGNI COERCIZIONE CHE IMPONGA IL COMPIMENTO DI ATTI RELATIVI AD UN DETERMINATO CULTO DA PARTE SIA DEGLI ESTRANEI CHE DEGLI APPARTENENTI AL CULTO.

La liberta' religiosa, garantita dall'art. 19 Cost., non deve essere interpretata soltanto come liberta' di professione religiosa e di culto in ogni sua forma e senza altro limite che non sia quello del buon costume, ma va intesa anche come liberta' da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione a persone che non siano - e persino a quelle che siano - della confessione alla quale l'atto di culto appartiene.

Parametri costituzionali

SENT. 85/63 D. LIBERTA' RELIGIOSA - COD. PROC. CIVILE, ART. 251 - OBBLIGO DEL TESTIMONE DI PRESTARE GIURAMENTO SECONDO UNA CERTA FORMULA - NON IMPONE UN ATTO DI CULTO - SUO CARATTERE E CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 251 Cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo - sanzionato penalmente dall'art. 366, secondo comma, cod. pen. - di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 19 Cost. perche' non ferisce la liberta' religiosa da tale articolo garantita, sia che questa si intenda come liberta' di professione religiosa e di culto in ogni sua forma e senza altro limite che non sia quello del buon costume, sia che la si consideri come liberta' da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di una determinata confessione. La formula contenuta nell'art. 251 cod. proc. civ., infatti, ha il carattere di richiamo a generali valori religiosi che non possono essere ascritti ad una particolare "denominazione" o "confessione", sicche' non interviene nell'ordine proprio delle religioni professate, ma resta nell'"ordine" statale, indipendente e sovrano.

Parametri costituzionali

SENT. 85/63 E. LIBERTA' RELIGIOSA - COSTITUZIONE, ART. 19 - POSSIBILITA' PER LO STATO DI IMPORRE SENZA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' RELIGIOSA OBBLIGHI CUI I DESTINATARI NON POSSONO SOTTRARSI ASSUMENDO CHE SONO VIETATI DALLA LORO FEDE RELIGIOSA - OBBLIGO DEL GIURAMENTO - SUO FONDAMENTO NELL'ART. 54, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

La liberta' religiosa, quale e' stata definita dalla costituzione, non puo' essere intesa in guisa da contrastare e soverchiare l'ordinamento giuridico dello Stato, tutte le volte in cui questo imponga ai cittadini obblighi che, senza violare la detta liberta', si assumano vietati dalla fede religiosa nei destinatari della norma. Cio' vale tanto piu' quando, come avviene nel caso dell'obbligo di prestare giuramento imposto dall'art. 251 cod. proc. civ. ai testimoni, trattasi di obbligo che ha la sua ultima fonte in un precetto costituzionale, qual'e' quello contenuto nel secondo comma dell'art. 54 cost., che stabilisce: "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge".