Pronuncia 117/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 366, cpv., del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1976 dal pretore di Torino, nel procedimento penale a carico di Branca Paolo ed altro, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 28 settembre 1977; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non è contenuto l'inciso "se credente"; b) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini di cui alla lett. a) di questo dispositivo, degli artt. 316, secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di procedura penale; c) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, dopo le parole "del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio..." non è contenuto l'inciso "se credente". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Leopoldo Elia

Data deposito: Wed Oct 10 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 117/79 A. PROCESSO CIVILE - GIURAMENTO DEI TESTIMONI - AMMONIZIONE E FORMULA CON RIFERIMENTI DI CARATTERE RELIGIOSO - COD.PROC.CIV. ART. 251, SECONDO COMMA - CONTRASTO CON L'ART. 19 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE -

La tutela della c.d. liberta` di coscienza dei non credenti rientra nella piu` ampia liberta` in materia religiosa assicurata dall'art. 19 Cost. e dall'art. 21 Cost. (liberta` di opinione religiosa del non credente intesa quale manifestazione del pensiero) anche in senso negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo - L'ammonizione e la formula del giuramento dei testimoni di cui all'art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte in cui fanno riferimento rispettivamente all'importanza religiosa del giuramento e alla responsabilita` assunta davanti a Dio, violano, rispetto ai non credenti la suddetta liberta` di coscienza - Conseguentemente e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 19 Cost. - l'art. 251, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non e` contenuto l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Parametri costituzionali

SENT. 117/79 C. PROCESSO PENALE - GIURAMENTO DELL'INTERPRETE - FORMULA - RIFERIMENTO ALLA RESPONSABILITA' ASSUNTA DAVANTI A DIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 alla declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 251, comma secondo, c.p.c. consegue identica declaratoria per la stessa parte e nei medesimi termini dell'art. 329, comma primo, c.p.p.. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 329, comma primo, c.p.p. nella parte in cui dopo le parole "consapevole della responsabilita` che col giuramento assumete davanti a Dio..." non contiene l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 329, comma 2

Parametri costituzionali

SENT. 117/79 D. PROCESSO PENALE - GIURAMENTO DEI TESTIMONI - FORMULA - RIFERIMENTO ALLA RESPONSABILITA' ASSUNTA DAVANTI A DIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 alla declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 251, comma secondo, c.p.c. consegue identica declaratoria, per la stessa parte e nei medesimi termini, dell'art. 449, comma secondo, c.p.p.. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 19 Cost. - l'art. 449, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui dopo le parole "consapevole della responsabilita` che col giuramento assumete davanti a Dio..." non contiene l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 449, comma 2

Parametri costituzionali

SENT. 117/79 E. PROCESSO PENALE - GIURAMENTO - AMMONIZIONE A CHI DEVE PRESTARLO SUL "VINCOLO RELIGIOSO CHE CON ESSO CONTRAE DAVANTI A DIO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 alla declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 251 comma secondo c.p.c. conseguono non solo le declaratorie di illegittimita` conseguenziale degli artt. 316, comma secondo, 329, comma primo e 449, comma secondo, c.p.p., ma anche la declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 142, primo comma, c.p.p. nella parte in cui dopo le parole "del vincolo religioso che con esso contrae davanti a Dio" non contiene l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 142, comma 1

Parametri costituzionali

SENT. 117/79 B. PROCESSO PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA PERIZIA - GIURAMENTO DEL PERITO - FORMULA - RIFERIMENTO ALLA RESPONSABILITA' ASSUNTA DAVANTI A DIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 alla declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 251, comma secondo, c.p.c. consegue identica declaratoria per la stessa parte e nei medesimi termini dell'art. 316, comma secondo, c.p.p.. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 316, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui dopo le parole "Consapevole della responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non contiene l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 316, comma 2

Parametri costituzionali