Pronuncia 234/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 366 codice penale, degli artt. 142 e 449 codice di procedura penale e dell'art. 251 codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 marzo 1980 dal Pretore di Ragusa nel procedimento penale a carico di Di Grazia Lorenzo, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980; 2) ordinanza emessa il 19 maggio 1980 dal Pretore di Torino nei procedimenti penali a carico di Conversano Francesco e Fuiano Rosa, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 dell'anno 1980; 3) ordinanza emessa il 23 gennaio 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Riba Giuseppina e Weruska Paplowa, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1981. Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, dal Pretore di Ragusa con l'ordinanza emessa il 27 marzo 1980 (reg. ord. n. 463/1980); b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, parte prima, 8, 19, 21; 3, primo e secondo comma; 24, primo e secondo comma, della Costituzione, e alle "disposizioni contenute nell'intero titolo IV della parte II della Costituzione", dal Pretore di Torino con le ordinanze emesse il 19 maggio 1980 (reg. ord. n. 508/1980) ed il 23 gennaio 1981 (reg. ord. n. 281/1981). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Mon Jul 30 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 234/84 A. PROVA PENALE - TESTIMONIANZA - GIURAMENTO DEL TESTIMONE - OBBLIGO, PENALMENTE SANZIONATO, DI PRONUNCIARE LE PAROLE "LO GIURO" - REGIME APPLICABILE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA LA CUI FEDE RELIGIOSA IMPEDISCA DI PRONUNCIARE TALI PAROLE - QUESTIONE MERAMENTE ASTRATTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' che non contenga alcun cenno ne' quanto alla rilevanza della questione proposta ne' quanto alle circostanze concrete del caso di specie, cosi' da tradursi in una questione prospettata in via meramente astratta, con elusione del precetto di cui all'art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953 n. 87. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., nella parte in cui impongono l'obbligo di prestazione del giuramento anche al testimone tenuto ad astenersi dal giurare a causa della sua religione). - Cfr. S.n. 117/1979.

Norme citate

SENT. 234/84 B. PROVA PENALE - TESTIMONIANZA - GIURAMENTO DEL TESTIMONE - IMPOSIZIONE, PENALMENTE SANZIONATA, DI PRONUNCIARE LE PAROLE "LO GIURO" - REGIME APPLICABILE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA LA CUI FEDE RELIGIOSA IMPEDISCA DI PRONUNCIARE TALI PAROLE - RICHIESTA ALLA CORTE DI APPORTARE INTEGRAZIONI E VARIAZIONI DELLA NORMATIVA DIPENDENTI DA SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse ritenersi fondata, l'apprestamento di integrazioni e variazioni della normativa in vigore, strettamente dipendenti da una pluralita' di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testimoni appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro"). - Cfr. S.n. 117/1979.

Norme citate