Pronuncia 286/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Flavio Gino, ed altra, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede quale motivo di reiezione della istanza di convalida di sfratto per morosità, in caso di mancata comparizione dell'intimato, anche la opposizione dispiegata dal terzo intervenuto nel procedimento sommario ai sensi dell'art. 105, primo comma, del codice di procedura civile; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, in quanto manca nell'ordinanza di rimessione la motivazione in ordine alla reale posizione sostanziale fatta valere dal terzo interveniente nel procedimento per convalida di sfratto ed è proposta una questione a rilevanza meramente eventuale; Considerato che il terzo interveniente nel procedimento per convalida di sfratto può essere legittimato a proporre opposizione con gli stessi effetti della comparizione e della opposizione dell'intimato solo se titolare di uno dei rapporti tipici previsti dall'art. 657 del codice di procedura civile; che il Pretore rimettente non ha accertato la posizione sostanziale dell'interveniente e non ha motivato in ordine ad essa sotto il profilo sopra indicato; che ne deriva la manifesta inammissibilità della questione proposta; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Rimini con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Wed Jun 17 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CORASANITI

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Massime

ORD. 286/92. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA' - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE, QUALE MOTIVO DI REIEZIONE DELL'ISTANZA DI CONVALIDA, IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMATO, DELL'OPPOSIZIONE DISPIEGATA DAL TERZO EX ART. 105, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Nel procedimento per convalida di sfratto il terzo interveniente ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., puo' essere legittimato a proporre opposizione con gli stessi effetti della comparizione e della opposizione dell'intimato solo se titolare di uno dei rapporti tipici previsti dall'art. 657 stesso codice. Pertanto non puo' dirsi assolto l'obbligo di motivazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento ai principi di eguaglianza e diritto di difesa, dell'art. 663 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede quale motivo di reiezione della istanza di convalida di sfratto per morosita', in caso di mancata comparizione dell'intimato, anche la opposizione dispiegata dal terzo intervenuto, qualora il giudice rimettente, nel sollevarla, abbia omesso - come nella specie - di accertare la posizione sostanziale dell'interveniente. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 cod. proc. civ., in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost.).