Pronuncia 67/1988
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1982 dal Pretore di Catania, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un procedimento per convalida di sfratto per morosità dinanzi al Pretore di Catania è comparso, in luogo del conduttore, il coniuge dell'intimato sostenendo di essere succeduto nel rapporto e chiedendo un termine per sanare la morosità; che il giudice a quo ha ritenuto l'inammissibilità dell'intervento sollevando, con ordinanza emessa il 18 giugno 1982, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente al terzo, che sia succeduto nel contratto, di proporre opposizione all'intimazione; che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, rilevando altresì come, a causa dell'avvenuto fallimento del conduttore cui era stata notificata l'intimazione, fossero comparsi nel giudizio a quo il curatore del fallimento e il coniuge legalmente separato e perciò succeduto nel contratto; Considerato che il giudice a quo non ha motivato né in ordine alla successione nel contratto che l'intervenuto fallimento del conduttore possa aver determinato, né sugli effetti processuali della comparizione in udienza del curatore del fallimento; che, inoltre, non risulta compiuta indagine alcuna circa la dedotta qualità di coniuge legalmente separato dell'intimato che il soggetto, qualificato come "terzo" in ordinanza, assume di possedere e che non viene, quindi, effettuato alcun apprezzamento circa l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392; che pertanto la rilevanza della questione si presenta meramente eventuale in quanto legata alla soluzione dei due profili sopra indicati, ed il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Francesco Paolo Casavola
Data deposito: Thu Jan 21 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: SAJA