Pronuncia 21/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'art. 708, intero testo, cod. proc. civ., promosso dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento vertente tra F.G. e M.A. con ordinanza del 19 dicembre 2007, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'art. 708, intero testo, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2011. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Alfio Finocchiaro

Data deposito: Thu Jan 20 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: DE SIERVO

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Massime

Procedimento civile - Separazione personale dei coniugi - Obbligo di comparizione personale delle parti davanti al presidente con l'assistenza del difensore, con conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione nel caso in cui il convenuto non sia munito di assistenza legale - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e del giusto processo, nonché asserita violazione del diritto di difesa e dell'interesse primario alla tutela del matrimonio e della famiglia - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile, per indeterminatezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter ), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'art. 708, intero testo, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che i coniugi debbano comparire davanti al presidente del tribunale, nel giudizio di separazione personale, con l'assistenza del difensore; la stessa formulazione dell'ordinanza di rimessione, infatti, si presenta ambigua, auspicando che la Corte risolva la questione o con un intervento manipolativo ovvero con una pronuncia interpretativa di accoglimento. Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza del petitum v., di recente, le ordinanze n. 54 del 2008 e n. 155 del 2009.