Pronuncia 201/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Cerotto Mario e Ghilleri Nicoletta, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal tribunale di Napoli con l'ordinanza del 2 febbraio 1971, dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 151 del 18 giugno 1971, nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale ed in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori; dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, come sopra sollevata, dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui vieta ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, per essere sentiti prima separatamente e poi congiuntamente e per il tentativo di conciliazione, di essere assistiti dai rispettivi difensori. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Thu Dec 16 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FRAGALI

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Massime

SENT. 201/71. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - DIVIETO DI ESSERE ASSISTITI DA DIFENSORE DAVANTI AL PRESIDENTE PER ESSERE SENTITI PRIMA SEPARATAMENTE E POI CONGIUNTAMENTE E PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Con il divieto posto ai coniugi dall'art. 707, comma primo del codice di procedura civile di farsi assistere dal difensore durante l'audizione, prima separata e poi congiunta ed il tentativo di conciliazione, non si viola l'art. 24 della Costituzione. Tale divieto, infatti, che non vuole e non puo' significare sfiducia nell'opera del difensore, tende a garantire, nel concorso e nel gioco degli interessi che stanno a base della norma, il preminente interesse, di natura pubblica, ad una pacifica continuazione della convivenza tra i coniugi in modo tale che il bene del matrimonio sia permanentemente ed integralmente assicurato.

Parametri costituzionali