Pronuncia 150/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1970 dal pretore di Parma nel procedimento penale a carico di Lamberti Giovanni, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971. Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Wed Jun 30 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 150/71. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTO PER LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - COMPARIZIONE PERSONALE DELLA PARTE SENZA ASSISTENZA DEL DIFENSORE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 707 comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui con l'inciso "senza assistenza del difensore" sancisce il divieto della rappresentanza tecnica davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale dei coniugi, sollevata nel corso di un procedimento penale per violazione degli artt. 81 e 388 c.p. ed a carico di un marito che si era piu' volte rifiutato di consegnare la figlia alla moglie cui era stata affidata dal Presidente del tribunale medesimo. Il giudice penale, infatti, dovendo decidere circa l'applicabilita' dell'art. 388 c.p. non ha alcun potere di sindacato in ordine alla legittimita' del provvedimento giurisdizionale del giudice civile, del quale deve accertare soltanto l'esistenza e la immediata esecutivita'.

Parametri costituzionali