Articolo 388 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 294/1987Depositata il 28/07/1987
Con la legge n. 689 del 1981, il legislatore - facendo uso dell'ampia discrezionalita` - gia` riconosciutagli in materia e non sindacabile se non in caso di manifesta irrazionalita` - ha ragionevolmente incluso determinati reati (nella specie quelli di cui agli artt. 485 e 640 cod.pen.) nell'area della perseguibilita` a querela - escludendone, invece, altri (quali previsti negli artt. 617 ter cod.pen. e 10 l. n. 1760 del 1928) - in ragione non solo della minore gravita` dei reati (inclusi), ma anche della loro rilevante incidenza sul lavoro giudiziario, nella finalita` di conseguire, anche per questa via, una significativa deflazione dei carichi pendenti. Ne` puo` ritenersi irragionevole il mantenimento della perseguibilita` d'ufficio per un reato posto a salvaguardia dell'ordine economico - quale la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen.) - contrario alle regole di probita` e buona fede, pericoloso sia nei confronti della massa dei consumatori sia degli stessi produttori e commercianti, nei cui confronti esso concretizza una forma di concorrenza sleale. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 617 ter cod.pen., 10 l. 5 luglio 1928, n. 1760 e 388, terzo comma, cod. pen. - nel testo sostituito con l'art. 87 l. 24 novembre 1981, n. 689 - e 98 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.). - S. n. 7/1987.
Norme citate
- legge-Art. 10
- legge-Art. 98
- legge-Art. 87
- codice penale-Art. 388, comma 3
- codice penale-Art. 617 TER
Parametri costituzionali
Pronuncia 150/1971Depositata il 30/06/1971
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 707 comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui con l'inciso "senza assistenza del difensore" sancisce il divieto della rappresentanza tecnica davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale dei coniugi, sollevata nel corso di un procedimento penale per violazione degli artt. 81 e 388 c.p. ed a carico di un marito che si era piu' volte rifiutato di consegnare la figlia alla moglie cui era stata affidata dal Presidente del tribunale medesimo. Il giudice penale, infatti, dovendo decidere circa l'applicabilita' dell'art. 388 c.p. non ha alcun potere di sindacato in ordine alla legittimita' del provvedimento giurisdizionale del giudice civile, del quale deve accertare soltanto l'esistenza e la immediata esecutivita'.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 707, comma 1
- codice penale-Art. 81
- codice penale-Art. 388
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- legge-Art. 23
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.