Articolo 420 - CODICE PENALE
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(Attentato a impianti di pubblica utilita').
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).
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