Articolo 630 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 68/2012Depositata il 23/03/2012
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Il giudice a quo - sul presupposto che la norma impugnata prevede una risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza non ragionevolmente proporzionata all'intera gamma dei fatti riconducibili al modello legale - ha censurato, segnatamente, la mancata previsione di una circostanza attenuante che consenta al giudice di mitigare la risposta punitiva, in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravità del fatto, sulla falsariga di quanto è consentito dall'art. 311 del codice penale in rapporto al sequestro di persona a scopo terroristico o eversivo. Il sequestro a scopo di terrorismo o di eversione si rivela, in effetti, pienamente idoneo a fungere da tertium comparationis , trattandosi di figura strettamente affine e sostanzialmente omogenea rispetto a quella del sequestro estorsivo, sotto tutta una serie di profili, quali: la comune matrice storica; la struttura della fattispecie; il trattamento sanzionatorio quanto alla pena prevista per la fattispecie-base; la previsione di identici aggravamenti di pena collegati alla morte del sequestrato e di analoghe circostanze attenuanti correlate alla «dissociazione» dell'agente. Peraltro, a fianco della comune lesione della libertà personale del sequestrato, il sequestro terroristico o eversivo offende l'ordine costituzionale, laddove il sequestro estorsivo attenta, invece, al patrimonio: e non può esservi alcun dubbio in ordine alla preminenza, nella gerarchia costituzionale dei valori, del primo dei beni sopra indicati rispetto al secondo. La esaminata comparazione rende manifestamente irrazionale - e dunque lesiva dell'art. 3 Cost. - la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella applicabile alla fattispecie "gemella", tanto più considerando che detta attenuante - rientrante nel novero delle circostanze cosiddette indefinite o discrezionali - assolve alla funzione di mitigare, in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell'azione criminosa, entità del danno o del pericolo), una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale. Da ciò discende anche una concorrente violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., nel suo valore fondante, in combinazione con l'art. 3 Cost., del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata - e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato - vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa. - Sulla configurazione delle fattispecie astratte di reato e sulla commisurazione delle sanzioni quali materie affidate alla discrezionalità del legislatore, sindacabile soltanto ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 161 del 2009, n. 324 del 2008, n. 22 del 2007 e n. 394 del 2006. - Su di una precedente questione di legittimità costituzionale - dichiarata manifestamente infondata - intesa del pari ad estendere al sequestro a scopo estorsivo dell'attenuante speciale per i fatti di «lieve entità» delineata dall'art. 3, terzo comma, della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979), in rapporto al delitto - previsto dal medesimo art. 3 - di cosiddetto sequestro di ostaggi, v. la citata ordinanza n. 240 del 2011.
Norme citate
- codice penale-Art. 630, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 240/2011Depositata il 22/07/2011
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) - in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi- in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Invero, in ordine alla rilevanza della questione, il rimettente deduce in modo argomentato che, alla luce delle peculiarità del fatto oggetto del giudizio a quo , gli imputati potrebbero fruire - in caso di accoglimento della questione - dell'attenuante dianzi indicata, attenuante che comporterebbe una riduzione della pena di gran lunga superiore a quella che potrebbe eventualmente derivare dalle attenuanti comuni di cui agli artt. 62, numeri 4), 5) e 6), 62- bis e 114, primo comma, cod. pen.
Norme citate
- codice penale-Art. 630
Parametri costituzionali
Pronuncia 240/2011Depositata il 22/07/2011
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità, siccome costituente una mera critica a scelte di politica criminale, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) - in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi- in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Infatti la questione, lungi dal risolversi in una mera critica a scelte di politica criminale, deduce una violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena basata su un ben preciso tertium comparationis .
Norme citate
- codice penale-Art. 630
Parametri costituzionali
Pronuncia 240/2011Depositata il 22/07/2011
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) - in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi- in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Infatti, per un verso, la disciplina del sequestro di ostaggi non costituisce comunque un tertium comparationis idoneo a dimostrare il vulnus costituzionale denunciato, trattandosi di fattispecie criminosa che, rispetto al delitto di cui all'art. 630 cod. pen., appare più ampia e generica e di maggiore comprensività, includendo anche sequestri di persona effettuati a scopo "dimostrativo" o a sostegno di rivendicazioni sociali, etiche o politiche (persino "nobili", da un punto di vista astratto), rispetto ai quali - nella prospettiva del legislatore - si giustifica la previsione di una attenuante ad effetto speciale, quale quella del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 718 del 1985; per altro verso, l'accoglimento del petitum del giudice rimettente provocherebbe una sperequazione di segno contrario a quella denunciata, posto che la pena minima applicabile per il sequestro di persona a scopo di estorsione finirebbe per risultare sensibilmente inferiore a quella irrogabile, ai sensi degli artt. 56, terzo comma, e 629 cod. pen., per l'estorsione, anche solo tentata, attuata con modalità diverse e meno pregne di disvalore rispetto alla privazione dell'altrui libertà personale. - Per una questione di legittimità costituzionale parzialmente analoga, volta a censurare, in riferimento ai medesimi parametri (oltre che all'art. 27, primo comma, Cost.), l'art. 630 cod. pen. nella parte in cui stabilisce la pena minima di «anni venticinque di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entità o gravità», v. la menzionata ordinanza n. 163 del 2007.
Norme citate
- codice penale-Art. 630
Parametri costituzionali
Pronuncia 163/2007Depositata il 08/05/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., censurato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena minima di venticinque anni di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entità o gravità. Infatti, il giudice a quo non formula un petitum connotato dai necessari caratteri di univocità e chiarezza, in quanto non è dato comprendere quale tipo di intervento venga concretamente richiesto alla Corte, se manipolativo, diretto a ridurre la pena edittale minima, o additivo, volto ad introdurre una circostanza attenuante speciale per i fatti di minore gravità, ovvero l'uno o l'altro intervento, in via alternativa. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni con petitum formulato in modo oscuro ed indeterminato v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 187/2004 e n. 210/2002; sulle questioni prospettate in forma ancipite v., citate, ordinanze n. 363/2005 e n. 382/2004.
Norme citate
- codice penale-Art. 630
Parametri costituzionali
Pronuncia 77/1990Depositata il 22/02/1990
Questione manifestamente inammissibile in quanto consistente nella prospettazione di un normale dubbio interpretativo la cui soluzione e' demandata al giudice a quo. - S. n. 49/1980 e 479/1989.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 29
- codice penale-Art. 630, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 143/1984Depositata il 16/05/1984
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza del dedotto profilo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 630, comma terzo, c.p. in relazione all'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto non prevede, nel testo attuale, introdotto dall'articolo unico della l. 30 dicembre 1980, n. 894, la concessione della stessa attenuante anche nei confronti di coloro che, indipendentemente dalla ipotesi della dissociazione, operano comunque la liberazione dell'ostaggio. Poiche' l'inciso "dissociandosi dagli altri", nel contesto della finalita' estorsiva, comporta che il beneficio va applicato sia all'unico agente che recede dal proposito criminoso, rilasciando l'ostaggio, sia a quella dell'unanime decisione di tutti i concorrenti, di dissociarsi dal disegno criminoso liberando il sequestrato, dovendosi integrare il dato letterale con quelli della interpretazione teleologica e logico sistematica specificamente utilizzando l'argomento cosiddetto "a fortiori" con cui il senso della legge viene esteso dal caso espresso ad uno inespresso, nel quale la ratio della norma si manifesta addirittura con maggiore energia, la proposta questione deve essere dichiarata non fondata, nei sensi di cui alla motivazione.
Norme citate
- legge-Art. 5
- decreto-legge-Art.
- legge-Art. 4
- legge-Art. ART.UNICO
- codice penale-Art. 630, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 143/1984Depositata il 16/05/1984
Poiche' non appare irrazionale il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato commesso da non piu' di quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa situazione, partecipa all'impresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone, trattandosi di discrezionale scelta di politica criminale e in definitiva la sollevata questione si risolve nella richiesta di valutare la congruita' tra reato e sanzione, riservata alla discrezionalita' del legislatore, che ha valutato negativamente, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in argomento, la coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima importanza ad una impresa delinquenziale di piu' alta pericolosita' oggettiva e di maggiore allarme sociale, la sollevata questione deve essere dichiarata infondata.
Norme citate
- codice penale-Art. 630
- codice penale-Art. 114
- codice penale-Art. 112, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.