Reati e pene - Delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione - Misura della pena - Circostanza attenuante comune per i fatti di "lieve entità" - Inapplicabilità - Disparità di trattamento rispetto al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - Irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Il giudice a quo - sul presupposto che la norma impugnata prevede una risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza non ragionevolmente proporzionata all'intera gamma dei fatti riconducibili al modello legale - ha censurato, segnatamente, la mancata previsione di una circostanza attenuante che consenta al giudice di mitigare la risposta punitiva, in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravità del fatto, sulla falsariga di quanto è consentito dall'art. 311 del codice penale in rapporto al sequestro di persona a scopo terroristico o eversivo. Il sequestro a scopo di terrorismo o di eversione si rivela, in effetti, pienamente idoneo a fungere da tertium comparationis , trattandosi di figura strettamente affine e sostanzialmente omogenea rispetto a quella del sequestro estorsivo, sotto tutta una serie di profili, quali: la comune matrice storica; la struttura della fattispecie; il trattamento sanzionatorio quanto alla pena prevista per la fattispecie-base; la previsione di identici aggravamenti di pena collegati alla morte del sequestrato e di analoghe circostanze attenuanti correlate alla «dissociazione» dell'agente. Peraltro, a fianco della comune lesione della libertà personale del sequestrato, il sequestro terroristico o eversivo offende l'ordine costituzionale, laddove il sequestro estorsivo attenta, invece, al patrimonio: e non può esservi alcun dubbio in ordine alla preminenza, nella gerarchia costituzionale dei valori, del primo dei beni sopra indicati rispetto al secondo. La esaminata comparazione rende manifestamente irrazionale - e dunque lesiva dell'art. 3 Cost. - la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella applicabile alla fattispecie "gemella", tanto più considerando che detta attenuante - rientrante nel novero delle circostanze cosiddette indefinite o discrezionali - assolve alla funzione di mitigare, in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell'azione criminosa, entità del danno o del pericolo), una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale. Da ciò discende anche una concorrente violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., nel suo valore fondante, in combinazione con l'art. 3 Cost., del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata - e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato - vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa. - Sulla configurazione delle fattispecie astratte di reato e sulla commisurazione delle sanzioni quali materie affidate alla discrezionalità del legislatore, sindacabile soltanto ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 161 del 2009, n. 324 del 2008, n. 22 del 2007 e n. 394 del 2006. - Su di una precedente questione di legittimità costituzionale - dichiarata manifestamente infondata - intesa del pari ad estendere al sequestro a scopo estorsivo dell'attenuante speciale per i fatti di «lieve entità» delineata dall'art. 3, terzo comma, della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979), in rapporto al delitto - previsto dal medesimo art. 3 - di cosiddetto sequestro di ostaggi, v. la citata ordinanza n. 240 del 2011.