Pronuncia 240/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630 del codice penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di O.O.H. ed altri, con ordinanza del 13 dicembre 2010, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti l'atto di costituzione di O.O.H., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo; uditi l'avvocato Fabio Pinelli per O.O.H. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito: Fri Jul 22 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

Caricamento annuncio...

Massime

Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il fatto è di lieve entità - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) - in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi- in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Invero, in ordine alla rilevanza della questione, il rimettente deduce in modo argomentato che, alla luce delle peculiarità del fatto oggetto del giudizio a quo , gli imputati potrebbero fruire - in caso di accoglimento della questione - dell'attenuante dianzi indicata, attenuante che comporterebbe una riduzione della pena di gran lunga superiore a quella che potrebbe eventualmente derivare dalle attenuanti comuni di cui agli artt. 62, numeri 4), 5) e 6), 62- bis e 114, primo comma, cod. pen.

Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il fatto è di lieve entità - Eccezione di inammissibilità della questione siccome costituente una mera critica a scelte di politica criminale - Reiezione.

Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità, siccome costituente una mera critica a scelte di politica criminale, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) - in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi- in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Infatti la questione, lungi dal risolversi in una mera critica a scelte di politica criminale, deduce una violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena basata su un ben preciso tertium comparationis .

Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il fatto è di lieve entità - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) - in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi- in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Infatti, per un verso, la disciplina del sequestro di ostaggi non costituisce comunque un tertium comparationis idoneo a dimostrare il vulnus costituzionale denunciato, trattandosi di fattispecie criminosa che, rispetto al delitto di cui all'art. 630 cod. pen., appare più ampia e generica e di maggiore comprensività, includendo anche sequestri di persona effettuati a scopo "dimostrativo" o a sostegno di rivendicazioni sociali, etiche o politiche (persino "nobili", da un punto di vista astratto), rispetto ai quali - nella prospettiva del legislatore - si giustifica la previsione di una attenuante ad effetto speciale, quale quella del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 718 del 1985; per altro verso, l'accoglimento del petitum del giudice rimettente provocherebbe una sperequazione di segno contrario a quella denunciata, posto che la pena minima applicabile per il sequestro di persona a scopo di estorsione finirebbe per risultare sensibilmente inferiore a quella irrogabile, ai sensi degli artt. 56, terzo comma, e 629 cod. pen., per l'estorsione, anche solo tentata, attuata con modalità diverse e meno pregne di disvalore rispetto alla privazione dell'altrui libertà personale. - Per una questione di legittimità costituzionale parzialmente analoga, volta a censurare, in riferimento ai medesimi parametri (oltre che all'art. 27, primo comma, Cost.), l'art. 630 cod. pen. nella parte in cui stabilisce la pena minima di «anni venticinque di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entità o gravità», v. la menzionata ordinanza n. 163 del 2007.