Articolo 388-ter - CODICE PENALE
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(Mancata esecuzione ((fraudolenta)) di sanzioni pecuniarie).
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento ((...)), con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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