Articolo 370 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 280/1974Depositata il 11/12/1974
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando nell'ordinanza di rimessione, nonostante l'apodittico richiamo anche a qualche altro parametro costituzionale, non si rinvengano profili ulteriori o diversi da quelli precedentemente esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 16 e 29 Cost. - delle norme di cui all'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, cod. pen., che configurano quali delitti contro la famiglia l'abbandono del domicilio domestico - con conseguente sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potesta', alla tutela legale o alla qualita' di coniuge - e la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, non separato legalmente per sua colpa). Cfr.: sentt. nn. 107 del 1964 e 46 del 1970.
Norme citate
- codice penale-Art. 370
Parametri costituzionali
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