Pronuncia 280/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1973 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Grillo Francesco, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973. Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra. Ritenuto che il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 26 gennaio 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 16 e 29 della Costituzione. Considerato che analoga questione è stata ritenuta non fondata con le sentenze n. 107 del 1964, n. 46 del 1970 e n. 42 del 1972 e manifestamente infondata con ordinanza n. 160 del 1972; che il richiamo fatto dal giudice a quo alla legge 10 dicembre 1970, n. 898, non incide sul fondamento della norma penale denunziata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, del codice penale sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza in eplgrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Wed Dec 11 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

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Massime

ORD. 280/74. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ABBANDONO DEL DOMICILIO DOMESTICO - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA E CPV. N. 2 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 16 E 29 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando nell'ordinanza di rimessione, nonostante l'apodittico richiamo anche a qualche altro parametro costituzionale, non si rinvengano profili ulteriori o diversi da quelli precedentemente esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 16 e 29 Cost. - delle norme di cui all'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, cod. pen., che configurano quali delitti contro la famiglia l'abbandono del domicilio domestico - con conseguente sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potesta', alla tutela legale o alla qualita' di coniuge - e la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, non separato legalmente per sua colpa). Cfr.: sentt. nn. 107 del 1964 e 46 del 1970.