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Articolo 5 - CODICE PENALE

. (Ignoranza della legge penale) Nessuno puo' invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.((109))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 9 massime

Pronuncia 61/1995Depositata il 24/02/1995

SENT. 61/95 A. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE LA IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - DENUNCIATO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' PENALE - INCIDENTE SOLLEVATO IN GIUDIZIO PER MANCANZA ALLA CHIAMATA IN CUI SI E' ADDOTTA A SCUSANTE L'IGNORANZA DI NORMA REGOLAMENTARE CHE FA OBBLIGO ALLE RECLUTE, ANCHE SE NON ABBIANO RICEVUTO LA CARTOLINA PRECETTO, DI PRESENTARSI COMUNQUE NEI GIORNI STABILITI DAL MANIFESTO - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Secondo il recente e condiviso orientamento giurisprudenziale, conforme alle pronunce in materia della Corte costituzionale, e ormai affrancatosi dalla non piu' giustificabile "ideologia degli autori del codice", l'art. 39 cod.pen.mil. di pace, secondo il quale "il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare","ignoranza dei doveri" sta a significare "ignoranza dei doveri in astratto", vale a dire "ignoranza delle fonti normative dei doveri", mentre gli errori sugli atti amministrativi che condizionano il dovere in concreto si ricollegano al principio di cui all'art. 47 cod.pen. applicabile in base all'art. 16 st. cod.. Percio', nel caso di specie, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, in quanto non prevede come scriminante l'ipotesi della ignoranza inevitabile, essendo stata sollevata in un giudizio per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. di pace), nel quale, secondo la motivazione dell'ordinanza di rinvio in punto di rilevanza, la mancata presentazione del militare e' dipesa in via principale, non dalla mancata conoscenza del contenuto del manifesto di chiamata, ma dall'essersi ignorata la normativa posta dall'art. 543 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, parte seconda, approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133 - che fa obbligo alle reclute, abbiano o meno ricevuto la cartolina precetto, di presentarsi comunque "nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale" - deve ritenersi ammissibile. - Sui cennati limiti di applicabilita' dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, v. in particolare, S. n. 325/1989. Riguardo a casi in cui la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 e' risultata inammissibile, per difetto di rilevanza o per difetto di motivazione sulla rilevanza, v. O. nn. 221/1987, 151/1988, 787/1988, 247/1991, 7/1992 e 205/1994. red.: S.P.

Norme citate

  • codice penale militare di pace-Art. 39
  • codice penale-Art. 5
  • regio decreto-Art. 543

Pronuncia 61/1995Depositata il 24/02/1995

SENT. 61/95 B. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - RICONOSCIUTO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Anche se la disposizione dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, per cui "il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare", secondo l'attuale condiviso orientamento giurisprudenziale, trova applicazione solo nei casi di "ignoranza dei doveri in astratto", e cioe' di "ignoranza delle fonri normative dei doveri", la mancata previsione, in essa, come scriminante, della "ignoranza inevitabile", risulta incompatibile, alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza di parziale illegittimita' dell'art. 5 cod. pen. (sent. n. 364 del 1988), con i principi costituzionali della eguaglianza e della personalita' della responsabilita' penale. Se, infatti, la ignoranza inevitabile di una norma penale - per effetto della suddetta sentenza - esclude la punibilita' della condotta, a maggior ragione alla stessa conclusione deve condurre l'ignoranza inevitabile delle ben piu' flebili, variegate e certo meno conosciute e conoscibili disposizioni regolamentari sulle quali si fondano i molteplici doveri che ineriscono allo stato militare, tanto piu' ove si consideri la fluidita' di tali fonti, suscettibili, come sono, di mutamenti in funzione delle variabili scelte che l'autorita' amministrativa e' abilitata a compiere. Ne' in contrario e' possibile far leva su di una supposta specificita' dell'ordinamento militare, specificita' invocabile solo per costruire su di essa una equilibrata elaborazione - anche qui in base ai principi enunciati nella sentenza n. 364 del 1988 - dei necessari canoni ermeneutici alla cui stregua condurre l'accertamento in concreto se l'ignoranza sia stata o meno inevitabile. L'art. 39 cod. pen. mil. di pace va percio' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione, degli artt. 3 e 27 Cost., in relazione all'art. 5 cod. pen., nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza dei doveri relativi allo stato militare l'ignoranza inevitabile. - V. S. n. 364/1988, gia' citata nel testo, e la precedente massima A. Sulla inammissibilita' del sindacato della Corte costituzionale sulle fonti non legislative dalle quali sorgano doveri militari sanzionati penalmente, v: O. n. 124/1973. red.: S.P.

Norme citate

  • codice penale-Art. 5
  • codice penale militare di pace-Art. 39

Pronuncia 61/1995Depositata il 24/02/1995

SENT. 61/95 C. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - DENUNCIATO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO ' A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Nel giudizio innanzi a tribunale militare in cui l'imputato del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod.pen.mil.di pace) si discolpi - come nel caso di specie - adducendo di avere attribuito, per inesatte informazioni ricevute, all'avvenuta proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato l'effetto di produrre la sospensione della chiamata alle armi, trattandosi di un errore che non cade sul dovere di presentarsi, in se' considerato, o sulla relativa fonte precettiva, ma, piu' semplicemente, sui rapporti tra il procedimento di gravame e gli effetti dell'atto amministrativo assoggettato a reclamo, la disposizione dell'art. 39, cod. pen.mil. di pace, in forza della quale il militare non puo' addurre a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale e l'attuale condiviso orientamento della giurisprudenza, non trova applicazione. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nel corso di tale giudizio, nei confronti dello stesso art. 39, per non essersi riconosciuta come scriminante la "ignoranza inevitabile", difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 39 cod. pen.mil. di pace, in relazione all'art. 5 cod.pen.). - V. la precedente massima A. red.: S.P.

Norme citate

  • codice penale-Art. 5
  • codice penale militare di pace-Art. 39

Pronuncia 7/1992Depositata il 22/01/1992

ORD. 7/92. REATI MILITARI - MANCANZA ALLA CHIAMATA - RITENUTA PUNIBILITA' ANCHE SE LA OMESSA PRESENTAZIONE SIA DOVUTA ALL'ERRONEA CONVINZIONE DELL'IMPUTATO, IN CONSEGUENZA DI ERRONEE COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA', DI NON ESSERE TENUTO A PRESENTARSI SULLA BASE DEL SOLO PUBBLICO MANIFESTO - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IN RELAZIONE ALLA EFFICACIA SCRIMINANTE DELLA IGNORANZA INEVITABILE DELLA LEGGE PENALE - INAPPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile sul rilievo che riguardo al reato di mancanza alla chiamata, l'errore sulla portata del manifesto, (nella specie determinato da erronea comunicazione dell'autorita' militare), si esaurisce in un tema di mero fatto che rinviene disciplina generale nell'art. 47, primo comma, cod.pen. (errore di fatto) e non assume alcuna rilevanza sotto il profilo della conoscenza dei doveri militari e delle fonti normative degli stessi, ne' quindi del principio, richiamato dal giudice a quo, in relazione all'art. 5, cod.pen. (come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988) della efficacia scriminante dell'ignoranza inevitabile della legge penale. - Su identica questione v. ord. n. 247/91; su analoga questione S. n. 325/1989; sulla efficacia scriminante dell'ignoranza inevitabile della legge penale S. n. 364/1988.

Norme citate

  • codice penale-Art. 5
  • codice penale militare di pace-Art. 39

Pronuncia 247/1991Depositata il 30/05/1991

ORD. 247/91. REATI MILITARI - MANCANZA ALLA CHIAMATA - RITENUTA PUNIBILITA' ANCHE SE LA OMESSA PRESENTAZIONE SIA DOVUTA ALL'ERRONEA CONVINZIONE DELL'IMPUTATO, IN CONSEGUENZA DI ERRONEE COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA', DI NON ESSERE TENUTO A PRESENTARSI SULLA BASE DEL SOLO PUBBLICO MANIFESTO - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IN RELAZIONE ALLA EFFICACIA SCRIMINANTE DELLA IGNORANZA INEVITABILE DELLA LEGGE PENALE - INAPPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO - CONFIGURABILITA', NEL CASO, DELL'ERRORE SUL FATTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Come ormai e' riconosciuto anche dalla giurisprudenza militare, riguardo al reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) l'errore sulla portata del manifesto (nella specie determinato da erronea comunicazione dell'autorita' militare) costituisce errore sul presupposto storico per l'attuazione in concreto del dovere militare ed in quanto tale incidente sul dolo a norma dell'art. 47 cod.pen., in base alla disciplina generale dell'art. 16 cod.pen. applicabile anche nell'area dell'art. 39 c.p.m.p.. Tale errore, di conseguenza, non assume rilevanza alcuna sotto il profilo della conoscenza dei doveri militari e delle fonti normative dei doveri stessi, ne' quindi del principio, richiamato dal giudice a quo, in relazione all'art. 5 cod.pen., (come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988) della efficacia scriminante della ignoranza inevitabile della legge penale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, in relazione all'art. 5 cod.pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, Cost.). - Su analoga questione, e con riferimento alla passata interpretazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza militare all'art. 39 cod.pen.mil. di pace: S. n. 325/1989.

Norme citate

  • codice penale militare di pace-Art. 39
  • codice penale-Art. 5

Pronuncia 590/1989Depositata il 29/12/1989

ORD. 590/89. REATI MILITARI - IGNORANZA DEI DOVERI MILITARI - IGNORANZA INEVITABILE - INESCUSABILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta in forma ipotetica ed eventuale senza che possa, allo stato, esservi ancora alcuna certezza della sua rilevanza. (Manifesta inammissibilita' della questione - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27, comma primo, e 52, comma terzo, Cost., e relativa all'art. 39 cod.pen.mil. di pace, che esclude la scusabilita' dell'ignoranza inevitabile sui doveri militari - per non avere il giudice 'a quo' accertato se l'errore invocato nel caso concreto dovesse ritenersi inevitabile).

Norme citate

  • codice penale militare di pace-Art. 39
  • codice penale-Art. 5

Pronuncia 364/1988Depositata il 24/03/1988

SENT. 364/88 F. LEGGI PENALI - IGNORANZA - INESCUSABILITA' - OMESSA ESCLUSIONE DELL'IGNORANZA INEVITABILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - COD.PEN., ART. 5. - COST., ARTT. 27, COMMI PRIMO E TERZO; 2, 3, COMMI PRIMO E SECONDO, 73, COMMA TERZO, 25, COMMA SECONDO.

Il comma primo dell'art. 27 Cost. ("La responsabilita' penale e' personale") - interpretato in relazione al comma terzo dello stesso articolo ed agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 73, comma terzo, e 25, comma secondo, Cost. - non soltanto richiede la "colpevolezza" dell'agente rispetto agli elementi piu' significativi della fattispecie tipica (e, cioe', una relazione psichica tra il soggetto e il fatto), ma anche l'"effettiva possibilita' di conoscere la legge penale" (e, cioe', un rapporto tra soggetto e legge), "possibilita'" che rappresenta ulteriore necessario presupposto della "rimproverabilita'" dell'agente e, dunque, della responsabilita' penale. Consegue che l'art. 5 cod.pen., disconoscendo - secondo diritto vivente - ogni collegamento tra l'obbligo penalmente sanzionato e la sua "riconoscibilita'" ed equiparando all'ignoranza evitabile della legge penale l'ignoranza non colpevole, e, pertanto, inevitabile, viola lo spirito dell'intera Costituzione ed i suoi essenziali principi ispiratori, che pongono la persona umana al vertice della scala dei valori. Pertanto, il suddetto art. 5 e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i parametri citati - nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. - (La sentenza n. 364/1988 precisa, nella parte motiva, che "il nuovo testo dell'art. 5 c.p. derivante dalla parziale incostituzionalita' dello stesso articolo..., risulta cosi' formulato: 'L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d'ignoranza inevitabile'.").

Norme citate

  • codice penale-Art. 5

Pronuncia 364/1988Depositata il 24/03/1988

SENT. 364/88 G. LEGGI PENALI - IGNORANZA - IGNORANZA INEVITABILE (SCUSABILE) - IDENTIFICAZIONE - CRITERI. - COD.PEN., art. 5.

Al fine di qualificare l'ignoranza della legge penale (o l'errore sul divieto) come inevitabile, occorre far riferimento a criteri oggettivi, cd. "puri" o "misti" (obiettiva oscurita' del testo, gravi contrasti interpretativi giurisprudenziali, "assicurazioni erronee", ecc.), tenendo conto, peraltro, di quelle particolari condizioni e conoscenze del singolo soggetto, tali da rendere l'ignoranza inescusabile, pur in presenza di un generalizzato errore sul divieto. Non puo' comunque ravvisarsi ignoranza inevitabile allorche' l'agente si rappresenti la possibilita' che il fatto sia antigiuridico, salva l'ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile (attinente, cioe', alla necessita' di agire o non agire per evitare la sanzione). Deve, invece, di regola ritenersi che l'ignoranza sia inevitabile allorche' l'assenza di dubbi sull'illiceita' del fatto dipenda dalla personale non colpevole carenza di socializzazione del soggetto.

Norme citate

  • codice penale-Art. 5

Pronuncia 74/1975Depositata il 25/03/1975

SENT. 74/75 A. LEGGI PENALI - IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE - COD. PEN., ART. 5 - REATI CONTRAVVENZIONALI DI CARATTERE MERAMENTE OMISSIVO - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI DARE, IN CONCRETO, LA PROVA DELL'IGNORANZA DELLA NORMA INCRIMINATRICE, E SOPRATTUTTO PER GLI STRANIERI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2 E 25 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Dal combinato disposto degli artt. 73, comma terzo - che subordina l'entrata in vigore delle leggi alla loro pubblicazione, considerando questa elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia - e 25, comma secondo - che esclude la retroattivita' della norma penale - risulta la possibilita' offerta a chiunque di avere la conoscenza precisa della disposizione incriminatrice nel testo promulgato (nemo censetur ignorare legem). D'altra parte, l'esigenza di prescindere dalla conoscenza del singolo per l'applicazione della legge penale e' stata costantemente attuata in tutte le epoche e lo e' in quasi tutti gli ordinamenti attuali. Ne' puo' annoverarsi tra i diritti inviolabili dell'uomo, quello dello straniero di scegliere liberamente tra un comportamento omissivo lecito ed illecito e di potersi conformare liberamente alla legge, ne' si ravvisa alcun ipotizzabile contrasto con i precetti dell'art. 25 Cost. Pertanto, non e' fondata in riferimento agli artt. 2 e 25 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non prevede la possibilita' di dare, in concreto, la prova dell'ignoranza della norma incriminatrice in casi di reati contravvenzionali di carattere omissivo, e soprattutto per gli stranieri.

Norme citate

  • codice penale-Art. 5

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