Pronuncia 61/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI; Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cuomo Lazzaro, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1994; 2) ordinanza emessa il 12 aprile 1994 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Motta Ivan, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 12 aprile 1994. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995. Il Presidente: SPAGNOLI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito: Fri Feb 24 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SPAGNOLI
Massime
SENT. 61/95 A. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE LA IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - DENUNCIATO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' PENALE - INCIDENTE SOLLEVATO IN GIUDIZIO PER MANCANZA ALLA CHIAMATA IN CUI SI E' ADDOTTA A SCUSANTE L'IGNORANZA DI NORMA REGOLAMENTARE CHE FA OBBLIGO ALLE RECLUTE, ANCHE SE NON ABBIANO RICEVUTO LA CARTOLINA PRECETTO, DI PRESENTARSI COMUNQUE NEI GIORNI STABILITI DAL MANIFESTO - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice penale militare di pace-Art. 39
- codice penale-Art. 5
- regio decreto-Art. 543
Parametri costituzionali
SENT. 61/95 B. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - RICONOSCIUTO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Norme citate
- codice penale-Art. 5
- codice penale militare di pace-Art. 39
Parametri costituzionali
SENT. 61/95 C. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - DENUNCIATO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO ' A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice penale-Art. 5
- codice penale militare di pace-Art. 39