Pronuncia 61/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI; Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cuomo Lazzaro, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1994; 2) ordinanza emessa il 12 aprile 1994 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Motta Ivan, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 12 aprile 1994. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995. Il Presidente: SPAGNOLI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Fri Feb 24 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SPAGNOLI

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Massime

SENT. 61/95 A. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE LA IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - DENUNCIATO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' PENALE - INCIDENTE SOLLEVATO IN GIUDIZIO PER MANCANZA ALLA CHIAMATA IN CUI SI E' ADDOTTA A SCUSANTE L'IGNORANZA DI NORMA REGOLAMENTARE CHE FA OBBLIGO ALLE RECLUTE, ANCHE SE NON ABBIANO RICEVUTO LA CARTOLINA PRECETTO, DI PRESENTARSI COMUNQUE NEI GIORNI STABILITI DAL MANIFESTO - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Secondo il recente e condiviso orientamento giurisprudenziale, conforme alle pronunce in materia della Corte costituzionale, e ormai affrancatosi dalla non piu' giustificabile "ideologia degli autori del codice", l'art. 39 cod.pen.mil. di pace, secondo il quale "il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare","ignoranza dei doveri" sta a significare "ignoranza dei doveri in astratto", vale a dire "ignoranza delle fonti normative dei doveri", mentre gli errori sugli atti amministrativi che condizionano il dovere in concreto si ricollegano al principio di cui all'art. 47 cod.pen. applicabile in base all'art. 16 st. cod.. Percio', nel caso di specie, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, in quanto non prevede come scriminante l'ipotesi della ignoranza inevitabile, essendo stata sollevata in un giudizio per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. di pace), nel quale, secondo la motivazione dell'ordinanza di rinvio in punto di rilevanza, la mancata presentazione del militare e' dipesa in via principale, non dalla mancata conoscenza del contenuto del manifesto di chiamata, ma dall'essersi ignorata la normativa posta dall'art. 543 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, parte seconda, approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133 - che fa obbligo alle reclute, abbiano o meno ricevuto la cartolina precetto, di presentarsi comunque "nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale" - deve ritenersi ammissibile. - Sui cennati limiti di applicabilita' dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, v. in particolare, S. n. 325/1989. Riguardo a casi in cui la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 e' risultata inammissibile, per difetto di rilevanza o per difetto di motivazione sulla rilevanza, v. O. nn. 221/1987, 151/1988, 787/1988, 247/1991, 7/1992 e 205/1994. red.: S.P.

Norme citate

SENT. 61/95 B. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - RICONOSCIUTO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Anche se la disposizione dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, per cui "il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare", secondo l'attuale condiviso orientamento giurisprudenziale, trova applicazione solo nei casi di "ignoranza dei doveri in astratto", e cioe' di "ignoranza delle fonri normative dei doveri", la mancata previsione, in essa, come scriminante, della "ignoranza inevitabile", risulta incompatibile, alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza di parziale illegittimita' dell'art. 5 cod. pen. (sent. n. 364 del 1988), con i principi costituzionali della eguaglianza e della personalita' della responsabilita' penale. Se, infatti, la ignoranza inevitabile di una norma penale - per effetto della suddetta sentenza - esclude la punibilita' della condotta, a maggior ragione alla stessa conclusione deve condurre l'ignoranza inevitabile delle ben piu' flebili, variegate e certo meno conosciute e conoscibili disposizioni regolamentari sulle quali si fondano i molteplici doveri che ineriscono allo stato militare, tanto piu' ove si consideri la fluidita' di tali fonti, suscettibili, come sono, di mutamenti in funzione delle variabili scelte che l'autorita' amministrativa e' abilitata a compiere. Ne' in contrario e' possibile far leva su di una supposta specificita' dell'ordinamento militare, specificita' invocabile solo per costruire su di essa una equilibrata elaborazione - anche qui in base ai principi enunciati nella sentenza n. 364 del 1988 - dei necessari canoni ermeneutici alla cui stregua condurre l'accertamento in concreto se l'ignoranza sia stata o meno inevitabile. L'art. 39 cod. pen. mil. di pace va percio' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione, degli artt. 3 e 27 Cost., in relazione all'art. 5 cod. pen., nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza dei doveri relativi allo stato militare l'ignoranza inevitabile. - V. S. n. 364/1988, gia' citata nel testo, e la precedente massima A. Sulla inammissibilita' del sindacato della Corte costituzionale sulle fonti non legislative dalle quali sorgano doveri militari sanzionati penalmente, v: O. n. 124/1973. red.: S.P.

Norme citate

SENT. 61/95 C. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - DENUNCIATO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO ' A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Nel giudizio innanzi a tribunale militare in cui l'imputato del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod.pen.mil.di pace) si discolpi - come nel caso di specie - adducendo di avere attribuito, per inesatte informazioni ricevute, all'avvenuta proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato l'effetto di produrre la sospensione della chiamata alle armi, trattandosi di un errore che non cade sul dovere di presentarsi, in se' considerato, o sulla relativa fonte precettiva, ma, piu' semplicemente, sui rapporti tra il procedimento di gravame e gli effetti dell'atto amministrativo assoggettato a reclamo, la disposizione dell'art. 39, cod. pen.mil. di pace, in forza della quale il militare non puo' addurre a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale e l'attuale condiviso orientamento della giurisprudenza, non trova applicazione. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nel corso di tale giudizio, nei confronti dello stesso art. 39, per non essersi riconosciuta come scriminante la "ignoranza inevitabile", difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 39 cod. pen.mil. di pace, in relazione all'art. 5 cod.pen.). - V. la precedente massima A. red.: S.P.

Norme citate