Pronuncia 364/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, 42, 43 e 47 del codice penale e dell'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 luglio 1980 dal Pretore di Cingoli nel procedimento penale a carico di Marchegiani Mario ed altri, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1980; 2) ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Marin Giacinto, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 dell'anno 1982; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988 Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Renato Dell'Andro

Data deposito: Thu Mar 24 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 364/88 A. RESPONSABILITA' PENALE - PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA - FUNZIONE.

Il principio di colpevolezza in materia penale costituisce anche garanzia di libere scelte di azione del cittadino, e come tale rappresenta il secondo aspetto del principio di legalita' vigente in ogni Stato di diritto.

SENT. 364/88 B. RESPONSABILITA' PENALE - RESPONSABILITA' PER FATTO ALTRUI - DIVIETO - FONDAMENTO. - COST., art. 27, comma primo.

Il tassativo divieto di responsabilita' penale per fatto altrui contenuto nell'art. 27, comma primo, Cost., deriva dal ben piu' "civile" principio di non far ricadere su di un soggetto le conseguenze penali di "colpe" a lui non ascrivibili.

Parametri costituzionali

SENT. 364/88 C. RESPONSABILITA' PENALE - RESPONSABILITA' OGGETTIVA - TASSATIVO DIVIETO - ESCLUSIONE - CRITERIO. - COST., art. 27, comma primo.

L'art. 27, comma primo, Cost., non contiene un tassativo divieto di responsabilita' oggettiva, ma postula la colpevolezza dell'agente in ordine agli elementi - da individuarsi di volta in volta - "piu' significativi" della fattispecie. - v. S.nn. 54/1964, 20 e 21/1971, 3/1956.

Parametri costituzionali

sent. 364/88 D. LEGGI PENALI - IGNORANZA -IGNORANZA EVITABILE ED IGNORANZA INEVITABILE - DISTINZIONE. - COST., ART. 2.

Sebbene non sia configurabile un autonomo dovere di conoscenza delle singole leggi penali, sui destinatari dei precetti incombono ('ex' art. 2 Cost.) doveri - di attenzione, informazione, diligenza - strumentali all'osservanza dei medesimi, e dall'adempimento o meno di tali doveri dipende la qualificazione dell'ignoranza della legge come inevitabile (e, dunque scusabile) ovvero come evitabile (e, pertanto, inescusabile).

Parametri costituzionali

SENT. 364/88 E. LEGGI PENALI - CONTENUTO PRECETTIVO - RICONOSCIBILITA' - DOVERE DELLO STATO. - COST., ARTT. 25, COMMA SECONDO, 73, COMMA TERZO.

Il principio di legalita' dei reati e delle pene (art. 25, comma secondo, Cost.) e quello di previa pubblicazione della legge (art. 73, comma terzo, Cost.), implicano l'adempimento, da parte dello Stato, di ulteriori doveri costituzionali, concernenti anzitutto la formulazione, la struttura e i contenuti delle norme penali, in guisa che queste ultime siano riconoscibili dai cittadini.

SENT. 364/88 F. LEGGI PENALI - IGNORANZA - INESCUSABILITA' - OMESSA ESCLUSIONE DELL'IGNORANZA INEVITABILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - COD.PEN., ART. 5. - COST., ARTT. 27, COMMI PRIMO E TERZO; 2, 3, COMMI PRIMO E SECONDO, 73, COMMA TERZO, 25, COMMA SECONDO.

Il comma primo dell'art. 27 Cost. ("La responsabilita' penale e' personale") - interpretato in relazione al comma terzo dello stesso articolo ed agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 73, comma terzo, e 25, comma secondo, Cost. - non soltanto richiede la "colpevolezza" dell'agente rispetto agli elementi piu' significativi della fattispecie tipica (e, cioe', una relazione psichica tra il soggetto e il fatto), ma anche l'"effettiva possibilita' di conoscere la legge penale" (e, cioe', un rapporto tra soggetto e legge), "possibilita'" che rappresenta ulteriore necessario presupposto della "rimproverabilita'" dell'agente e, dunque, della responsabilita' penale. Consegue che l'art. 5 cod.pen., disconoscendo - secondo diritto vivente - ogni collegamento tra l'obbligo penalmente sanzionato e la sua "riconoscibilita'" ed equiparando all'ignoranza evitabile della legge penale l'ignoranza non colpevole, e, pertanto, inevitabile, viola lo spirito dell'intera Costituzione ed i suoi essenziali principi ispiratori, che pongono la persona umana al vertice della scala dei valori. Pertanto, il suddetto art. 5 e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i parametri citati - nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. - (La sentenza n. 364/1988 precisa, nella parte motiva, che "il nuovo testo dell'art. 5 c.p. derivante dalla parziale incostituzionalita' dello stesso articolo..., risulta cosi' formulato: 'L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d'ignoranza inevitabile'.").

SENT. 364/88 G. LEGGI PENALI - IGNORANZA - IGNORANZA INEVITABILE (SCUSABILE) - IDENTIFICAZIONE - CRITERI. - COD.PEN., art. 5.

Al fine di qualificare l'ignoranza della legge penale (o l'errore sul divieto) come inevitabile, occorre far riferimento a criteri oggettivi, cd. "puri" o "misti" (obiettiva oscurita' del testo, gravi contrasti interpretativi giurisprudenziali, "assicurazioni erronee", ecc.), tenendo conto, peraltro, di quelle particolari condizioni e conoscenze del singolo soggetto, tali da rendere l'ignoranza inescusabile, pur in presenza di un generalizzato errore sul divieto. Non puo' comunque ravvisarsi ignoranza inevitabile allorche' l'agente si rappresenti la possibilita' che il fatto sia antigiuridico, salva l'ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile (attinente, cioe', alla necessita' di agire o non agire per evitare la sanzione). Deve, invece, di regola ritenersi che l'ignoranza sia inevitabile allorche' l'assenza di dubbi sull'illiceita' del fatto dipenda dalla personale non colpevole carenza di socializzazione del soggetto.

SENT. 364/88 H. LEGGI PENALI - IGNORANZA - IGNORANZA EVITABILE (INESCUSABILE) - ATTENUAZIONE DELLA PENA - EVENTUALE PREVISIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.

Spetta al legislatore stabilire se l'ignoranza evitabile della legge penale meriti o meno un'attenuazione della pena.