Pronuncia 74/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 dal pretore di Cremona nel procedimento penale a carico di Saljihi Asim ed altro, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione, dal pretore di Cremona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Tue Mar 25 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 74/75 A. LEGGI PENALI - IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE - COD. PEN., ART. 5 - REATI CONTRAVVENZIONALI DI CARATTERE MERAMENTE OMISSIVO - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI DARE, IN CONCRETO, LA PROVA DELL'IGNORANZA DELLA NORMA INCRIMINATRICE, E SOPRATTUTTO PER GLI STRANIERI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2 E 25 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Dal combinato disposto degli artt. 73, comma terzo - che subordina l'entrata in vigore delle leggi alla loro pubblicazione, considerando questa elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia - e 25, comma secondo - che esclude la retroattivita' della norma penale - risulta la possibilita' offerta a chiunque di avere la conoscenza precisa della disposizione incriminatrice nel testo promulgato (nemo censetur ignorare legem). D'altra parte, l'esigenza di prescindere dalla conoscenza del singolo per l'applicazione della legge penale e' stata costantemente attuata in tutte le epoche e lo e' in quasi tutti gli ordinamenti attuali. Ne' puo' annoverarsi tra i diritti inviolabili dell'uomo, quello dello straniero di scegliere liberamente tra un comportamento omissivo lecito ed illecito e di potersi conformare liberamente alla legge, ne' si ravvisa alcun ipotizzabile contrasto con i precetti dell'art. 25 Cost. Pertanto, non e' fondata in riferimento agli artt. 2 e 25 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non prevede la possibilita' di dare, in concreto, la prova dell'ignoranza della norma incriminatrice in casi di reati contravvenzionali di carattere omissivo, e soprattutto per gli stranieri.

SENT. 74/75 B. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI PENALI - APPLICABILITA' A TUTTI I DESTINATARI - PRINCIPIO FONDAMENTALE DI OGNI ORDINAMENTO GIURIDICO - IRRILEVANZA NEL VIGENTE ORDINAMENTO ITALIANO DELL'INFORMAZIONE DEL DESTINATARIO SULLA ESISTENZA E SUL CONTENUTO DELLA NORMA PENALE. (COST., ART.73, TERZO COMMA; COD. PEN., ART. 5).

L'esigenza che ogni norma emanata nei modi di legge sia applicabile a tutti coloro che ne sono destinatari, costituisce principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico, e nel vigente ordinamento italiano, in particolare per l'applicabilita' della legge penale, il legislatore nella sua discrezionalita' prescinde dall'informazione del destinatario sulla esistenza e sul tenore della norma.

SENT. 74/75 C. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - STRANIERO E APOLIDE - COST., ART. 2 - PRETESO DIRITTO DELLO STRANIERO DI LIBERA SCELTA FRA UN COMPORTAMENTO LECITO ED UNO ILLECITO' O DI POTERSI CONFORMARE LIBERAMENTE ALLA LEGGE - ESCLUSIONE.

Fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. non puo' certo rientrare - ammesso che ve ne sia traccia nella legislazione italiana - un preteso diritto dello straniero di scegliere liberamente fra un comportamento lecito e un comportamento illecito ovvero di potersi liberamente conformare alla legge, anche perche' un siffatto ipotetico diritto sarebbe in aperto contrasto col principio dell'obbligatorieta' della legge, il quale costituisce un'esigenza assoluta del vivere civile in una comunita' giuridicamente organizzata.

Parametri costituzionali