Articolo 335 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 175/2012Depositata il 06/07/2012
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 335 cod. pen., "limitatamente ai casi in cui punisce penalmente la colposa agevolazione della sottrazione da parte del custode che, se avesse compiuto dolosamente e direttamente la medesima sottrazione, non sarebbe andato incontro ad alcuna sanzione penale per avvenuta depenalizzazione della relativa condotta". Il rimettente ha omesso di considerare la possibilità di dare alla disposizione censurata un'interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalità prospettati (in particolare, avendo omesso di "verificare se il custode che abbia colposamente agevolato la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo possa rispondere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 689 del 1981 e 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992, di concorso colposo nell'illecito amministrativo altrui, invece che dell'autonomo reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro, previsto dall'art. 335 cod. pen."); interpretazione peraltro già indicata dalla sentenza n. 58 del 2012 resa su identica questione.
Norme citate
- codice penale-Art. 335
Parametri costituzionali
Pronuncia 58/2012Depositata il 19/03/2012
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 335 del codice penale, nella parte in cui punisce la colposa agevolazione della sottrazione di un'autovettura sequestrata da parte di un custode che, se avesse compiuto dolosamente e direttamente la medesima sottrazione, non sarebbe andato incontro ad alcuna sanzione penale, per l'avvenuta depenalizzazione della relativa condotta. L'ordinanza di rimessione parte dalla premessa interpretativa secondo cui, nonostante l'esclusione della rilevanza penale della "fattispecie base" - costituita dalla volontaria e consapevole sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo da parte del custode, allo scopo di favorire il proprietario o quando ne sia egli stesso proprietario - l'agevolazione colposa del custode che, per negligenza, consenta o comunque faciliti tale circolazione continui a integrare un illecito penale, ai sensi dell'art. 335 cod. pen. Il giudice rimettente, però, ha omesso di verificare se il custode che abbia colposamente agevolato la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo possa rispondere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 689 del 1981 e 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992, di concorso colposo nell'illecito amministrativo altrui: ciò che farebbe escludere la configurabilità dell'autonomo reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 335 cod. pen. Con tale interpretazione, rispetto al custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, l'assetto normativo si sottrarrebbe alla censura di violazione dell'art. 3 Cost., non risultando affetto da irragionevolezza, e potrebbe invece essere ricondotto ai principi generali in materia di concorso di persone nell'illecito amministrativo dettati dalla legge n. 689 del 1981. L'omessa ricerca, da parte del giudice rimettente, di un'interpretazione costituzionalmente conforme determina, pertanto, l'inammissibilità della questione. - Sulla inammissibilità della questione in conseguenza della mancata sperimentazione, da parte del giudice rimettente, di una interpretazione costituzionalmente conforme, v., ex multis , le richiamate sentenza n. 291 del 2010; ordinanze n. 212 del 2011, n. 5 e n. 6 del 2010.
Norme citate
- codice penale-Art. 335
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.