Pronuncia 175/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 335 del codice penale, promosso dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di E.E. ed altro, con ordinanza depositata il 24 novembre 2011, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 335 del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito: Fri Jul 06 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Reati e pene - Reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro - Fattispecie riferita alla condotta del custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Ritenuta disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, integrante l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 del nuovo codice della strada - Possibilità di dare alla disposizione censurata un'interpretazione idonea a superare i prospettati dubbi di costituzionalità, riconducendo la fattispecie a quo ai principi generali in materia di concorso di persone nell'illecito amministrativo - Omessa ricerca, da parte del giudice rimettente, di un'interpretazione costituzionalmente conforme - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 335 cod. pen., "limitatamente ai casi in cui punisce penalmente la colposa agevolazione della sottrazione da parte del custode che, se avesse compiuto dolosamente e direttamente la medesima sottrazione, non sarebbe andato incontro ad alcuna sanzione penale per avvenuta depenalizzazione della relativa condotta". Il rimettente ha omesso di considerare la possibilità di dare alla disposizione censurata un'interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalità prospettati (in particolare, avendo omesso di "verificare se il custode che abbia colposamente agevolato la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo possa rispondere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 689 del 1981 e 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992, di concorso colposo nell'illecito amministrativo altrui, invece che dell'autonomo reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro, previsto dall'art. 335 cod. pen."); interpretazione peraltro già indicata dalla sentenza n. 58 del 2012 resa su identica questione.

Parametri costituzionali