Articolo 588 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 20/1972Depositata il 02/02/1972
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 588, capov., codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 21 dell'11 febbraio 1971.
Norme citate
- codice penale-Art. 588, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 21/1971Depositata il 17/02/1971
Il capoverso dell'art. 588 c.p., che prevede la responsabilita' di ogni singolo corrissante rispetto alla fattispecie di rissa aggravata dalla circostanza uccisione o lesione, non contrasta con l'art. 27, primo comma, della Costituzione. Invero, essendo la rissa un reato collettivo che si estrinseca in una condotta violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, colui che vi partecipa volontariamente, non ignorando gli eventuali gravi sviluppi per l'incolumita' personale, viene ad assumersi una responsabilita' per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti concreti della "colluctatio", ma non risponde, per cio' solo, dei concorrenti fatti-reato di lesione o di omicidio, posti in essere dai compartecipi.
Norme citate
- codice penale-Art. 588, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.