Pronuncia 21/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 aprile 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pugliese Antonio ed altri, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969; 2) ordinanza emessa il 16 maggio 1969 dal tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Ravetta Teresa ed altri, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969; 3) ordinanza emessa l'11 maggio 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Cardia Clemente ed altri, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Wed Feb 17 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 21/71 A. RESPONSABILITA' PENALE - CARATTERE DELLA PERSONALITA' - COSTITUZIONE, ART. 27, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - SI RISPONDE SOLO PER FATTO PROPRIO E NON PER FATTO ALTRUI.

Secondo la costante interpretazione della Corte costituzionale (sent. nn. 3 del 1956, 107 del 1957, 67 e 79 del 1963, 42 del 1965, 42 del 1966, 62 del 1967, 33 del 1970, 19 del 1971) l'art. 27, primo comma, della Costituzione, vietando la responsabilita' penale per fatto altrui, esige che il soggetto risponda soltanto del fatto proprio.

Parametri costituzionali

SENT. 21/71 B. REATI E PENE - RISSA - COD. PEN., ART. 588, SECONDO COMMA - FATTISPECIE DI RISSA AGGRAVATA DALLA CIRCOSTANZA UCCISIONE O LESIONE - PARTECIPAZIONE VOLONTARIA DEL CORRISSANTE - CONCRETA UNA RESPONSABILITA' PER FATTO PROPRIO - NON VIOLA L'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il capoverso dell'art. 588 c.p., che prevede la responsabilita' di ogni singolo corrissante rispetto alla fattispecie di rissa aggravata dalla circostanza uccisione o lesione, non contrasta con l'art. 27, primo comma, della Costituzione. Invero, essendo la rissa un reato collettivo che si estrinseca in una condotta violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, colui che vi partecipa volontariamente, non ignorando gli eventuali gravi sviluppi per l'incolumita' personale, viene ad assumersi una responsabilita' per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti concreti della "colluctatio", ma non risponde, per cio' solo, dei concorrenti fatti-reato di lesione o di omicidio, posti in essere dai compartecipi.

Parametri costituzionali