Pronuncia 20/1972
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 588, capoverso, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa 1'8 maggio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pignalosa Vincenzo e Sacca' Eugenio, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971; 2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Ranieri Giovanni Battista ed altri, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971; 3) ordinanza emessa l'8 marzo 1971 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Tissini Mario ed altri, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971. Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi. Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 588, capoverso, del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione. Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 21 del 1971, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione; che non vengono addotti argomenti nuovi. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 588, capoverso, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 21 dell'11 febbraio 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Relatore: Paolo Rossi
Data deposito: Wed Feb 02 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: CHIARELLI