Articolo 76 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 386/1989Depositata il 11/07/1989
Il principio della "pena unica" dipendente dal concorso di pene della stessa specie, non e' inderogabile, sia per l'espressa salvezza di "ogni diversa disposizione di legge", contenuta nell'art. 76 cod. pen., sia per l'implicita osservanza che va data, comunque, ai principi costituzionali; esso non ha 'ex se' nulla d'irrazionale o di discriminatorio, ed eventuali violazioni del principio di eguaglianza o della funzione risocializzante della pena vanno riferite, semmai, all'eventuale assenza di disposizioni particolari per singole situazioni applicative. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt.73 e 76 cod. pen.).
Norme citate
- codice penale-Art. 73
- codice penale-Art. 76
Pronuncia 352/1985Depositata il 17/12/1985
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., ed in relazione agli artt. 582 c.p.p. e 76 c.p., in base all'assunto che, ove con la pena in relazione alla quale sia stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale, concorra una pena che, cumulata con la prima, comporti il superamento dei limiti di ammissibilita' della misura fissata dalla norma impugnata, non dovrebbe procedersi all'unificazione delle pene concorrenti, ma dettarsi una nuova e speciale disciplina che consenta il completamento del periodo di affidamento, in quanto si richiede alla Corte di introdurre una nuova e complessa regolamentazione normativa, derogatoria rispetto a quella precedente ed implicante scelte discrezionali rimesse alla competenza del legislatore.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 582
- legge-Art. 47
- codice penale-Art. 76
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.