Pronuncia 386/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n.354, come sostituito dall'art.11 della legge 10 ottobre 1986 n.663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà); dell'art. 51- bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), così come introdotto dall'art. 15 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 e degli artt. 73 e 76 del codice penale, promosso con l'ordinanza emessa l'8 novembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, nel procedimento di sorveglianza relativo a Fassi Mario, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (così come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 - Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà -), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche delle pene espiate; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come introdotto dall'art. 15, legge 10 ottobre 1986, n. 663, con riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia con ordinanza 8 novembre 1988; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 73 e 76 del codice penale, con riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 della Costituzione, sollevata dallo stesso Tribunale con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Tue Jul 11 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 386/89 A. ESECUZIONE PENALE - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - CUMULO DI PENE NON SUPERIORE A TRE ANNI - PENE GIA' ESPIATE - INCLUSIONE NEL COMPUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Una volta stabilito che il limite di non oltre tre anni di detenzione, richiesto per l'affidamento in prova al servizio sociale, si riferisce alla detenzione in concreto da espiare (e non a quella inflitta), e' privo di razionale giustificazione e contrario alla funzione costituzionale della pena (tanto piu' ove si tratti, come nel caso, di affidamento di tossicodipendente) escludere dal computo complessivo del triennio soltanto le pene non eseguibili (perche' condonate o comunque estinte), e non anche quelle gia' espiate, dal momento che queste ultime hanno consentito una piu' lunga osservazione del comportamento e hanno potuto conseguire, sia pur parzialmente, oltre agli effetti retributivi, anche quegli effetti di rieducazione e di recupero sociale che attengono alla funzione di prevenzione speciale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. (assorbite le censure riferite ad altri parametri) - l'art. 47, comma primo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosi' come sostituito dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tenere conto anche delle pene espiate.

Norme citate

  • legge-Art. 47, comma 1
  • legge-Art. 11

SENT. 386/89 B. PENA - CONCORSO DI PENE DELLA STESSA SPECIE - PRINCIPIO DELLA "PENA UNICA" - APPLICABILITA' ANCHE A DANNO DEL CONDANNATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE

Il principio della "pena unica" dipendente dal concorso di pene della stessa specie, non e' inderogabile, sia per l'espressa salvezza di "ogni diversa disposizione di legge", contenuta nell'art. 76 cod. pen., sia per l'implicita osservanza che va data, comunque, ai principi costituzionali; esso non ha 'ex se' nulla d'irrazionale o di discriminatorio, ed eventuali violazioni del principio di eguaglianza o della funzione risocializzante della pena vanno riferite, semmai, all'eventuale assenza di disposizioni particolari per singole situazioni applicative. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt.73 e 76 cod. pen.).

SENT. 386/89 C. ESECUZIONE PENALE - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - PROSECUZIONE O SOSPENSIONE IN CASO DI NUOVA CONDANNA - CUMULO DI PENE NON SUPERIORE A TRE ANNI - PENE GIA' ESPIATE - INCLUSIONE NEL COMPUTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile, per irrilevanza,la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 Cost., e relativa all' art. 51-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354, introdotto dall'art. 15, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non esclude le pene gia' positivamente espiate dal cumulo di pene detentive da cui dipende la prosecuzione o la sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale in corso di esecuzione.

Norme citate

  • legge-Art. 51 BIS
  • legge-Art. 15