Articolo 313 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 228/1985Depositata il 14/10/1985
In questione vertente sulla mancata previsione di un termine per l'esercizio del potere dell'autorizzazione a procedere attribuito al Ministro della Giustizia, non e' corretto il riferimento all'art. 313 cod. pen. e all'art. 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386 (che ne estende la disciplina a taluni reati militari) in quanto trattasi di disposizioni di carattere sostanziale che si limitano a prevedere l'autorizzazione ministeriale come imprescindibile condizione del procedere. Tutti gli aspetti concernenti l'effettivo procedere ed i relativi comportamenti processuali sono contemplati invece nell'art. 15 cod. proc. pen. si' che, in ipotesi, era questa la disposizione che doveva essere denunziata. A sua volta, l'impugnazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen., (che nei casi di autorizzazione a procedere dispone la sospensione del corso della prescrizione) comporta difficolta' nell'individuazione del "petitum" in quanto, se fosse accolta la questione del termine, la sospensione del corso della prescrizione dovrebbe rimanere in vigore, mentre se quella fosse respinta, l'eventuale accoglimento limitato all'art. 159, primo comma, cod. pen. non risolverebbe la lamentata difficolta'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 159, primo comma, e 313 cod. pen. e 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice penale-Art. 313
- codice penale-Art. 159, comma 1
- regio decreto legge-Art. 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 148/1977Depositata il 06/12/1977
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 104 Cost., in quanto la medesima questione, proposta negli stessi termini, e' stata dichiarata infondata con sent. n. 142 del 1973 e, successivamente, manifestamente infondata con sent. n. 7 del 1975.
Norme citate
- codice penale-Art. 313
Parametri costituzionali
Pronuncia 226/1975Depositata il 17/07/1975
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c., sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza 17 dicembre 1972, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'asserita brevita' del termine previsto dall'art. 313, secondo comma, c.p.c., che ha riferimento alla citazione per comparire davanti al Pretore, non ha avuto infatti alcuna influenza sulla chiamata in causa del terzo, ne' potrebbe incidere sulle ulteriori difese nel corso del procedimento. (Nella specie il Pretore di Torino aveva, all'udienza del 10 luglio 1972, su richiesta del Comune di Torino, convenuto, rinviato la causa all'udienza del 20 novembre 1972 per la chiamata del terzo a norma dell'art. 106 c.p.c. e, con ordinanza 17 dicembre 1972, sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c., in quanto il termine di tre giorni liberi, previsto da tale norma, sarebbe incongruo, inadeguato, irrazionale).
Norme citate
- codice penale-Art. 313, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1975Depositata il 16/01/1975
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 313 cod. pen., prospettate genericamente e specificamente in riferimento al principio di eguaglianza e gia' dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n. 142 del 1973 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 39 e n. 136 del 1974.
Norme citate
- codice penale-Art. 313
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1975Depositata il 16/01/1975
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 313 cod. pen., prospettate in riferimento agli artt. 25, comma primo e secondo, e 112 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di riserva di giurisdizione, di legalita' della pena o di officialita' dell'azione penale, gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 22 del 1959 e manifestamente infondate con le ord. nn. 39, 71 e 136 del 1974, pur se l'art. 25, secondo comma, Cost., non risulta in tali decisioni formalmente menzionato.
Norme citate
- codice penale-Art. 313
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1975Depositata il 16/01/1975
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 313 cod. pen., prospettate in riferimento agli artt. da 101 a 110 della Costituzione e gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 142 del 1973 e manifestamente infondate con la sent. n. 20 del 1974 e con le ord. nn. 5, 39 e 136 del 1974.
Norme citate
- codice penale-Art. 313
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1975Depositata il 16/01/1975
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversita' di tutela accordata al Governo rispetto a quella riservata alle Assemblee legislative ed alla Corte costituzionale per quanto riguarda l'attribuzione del potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere per reati di vilipendio nei riguardi di detti organi: le peculiari caratteristiche che sono proprie dei diversi organi costituzionali dello Stato consentono infatti discipline non sempre tra loro uniformi, mentre e' anche da rammentare che, a differenza delle Assemblee legislative e della Corte costituzionale, il Governo non si esaurisce nell'organo collegiale "Consiglio dei ministri", ma e' organo complesso, nell'ambito del quale - come fu affermato da questa Corte nella sent. n. 142 del 1973 al punto 7 della motivazione - il Ministro per la giustizia e' "tecnicamente qualificato e politicamente idoneo" a provvedere alle relazioni tra il Governo stesso e l'Amministrazione della giustizia, esplicando, tra l'altro, il potere di cui sorge questione.
Norme citate
- codice penale-Art. 313, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1975Depositata il 16/01/1975
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., prospettata in riferimento all'art. 95 della Costituzione, sotto il profilo dell'attribuzione al Ministro della Giustizia, anziche' al Governo "nella sua globalita'" o al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere ai reati di vilipendio nei confronti del Governo stesso: la norma costituzionale invocata come parametro non si riferisce affatto alle attribuzioni del Consiglio dei Ministri, enunciando in termini riassuntivi i poteri - di direzione della politica generale del Governo, di impulso e coordinamento dell'opera dei Ministri - spettanti al Presidente del Consiglio, con le connesse responsabilita' ed e' noto che quei poteri si esercitano anche fuori del Consiglio, nei confronti dei Ministri singolarmente considerati. Nulla vieta pertanto, ed e' anzi conforme ai principi che presiedono alla struttura ed al funzionamento del Governo, che il Ministro per la giustizia tenga informato il Presidente del Consiglio delle richieste di autorizzazioni a procedere per il vilipendio del Governo e che, ove lo si ritenga di volta in volta politicamente opportuno, la questione se concederla o meno venga portata in sede di Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 4 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466.
Norme citate
- codice penale-Art. 313, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 136/1974Depositata il 15/05/1974
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 del c.p. sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 102, 103, 104, 111, 112 e 113 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con le sentt. nn. 22 del 1959, 91 del 1971, 17 del 1973, 142 del 1973 e 20 del 1974 e manifestamente infondata con le ord. nn. 5, 39, 71 del 1974.
Norme citate
- codice penale-Art. 313
Pronuncia 71/1974Depositata il 13/03/1974
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 111, 112 e 113 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 313 del cod. pen., gia' dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n. 17 del 1971 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 39 del 1974.
Norme citate
- codice penale-Art. 313
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.