Articolo 571 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 27/1971Depositata il 17/02/1971
Nel nostro ordinamento giuridico penale, la perseguibilita' d'ufficio non e' necessariamente in relazione alla gravita' del reato, quale si rivela con la misura della pena, ma, talvolta, e' in relazione alla particolarita' della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso. Nell'art. 571, il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e' perseguibile d'ufficio, perche' non si rimetta all'iniziativa dell'offeso, spesso un minore o un minorato o un dipendente, la punibilita' di chi ha tradito la sua funzione di educatore o istruttore. Pertanto la disparita' di trattamento fra reato di abuso con lesioni personali lievissime e reato di lesioni personali lievissime e' giustificato dalla disparita' di situazioni, poiche', qualunque sia la misura della pena nei due casi, nell'uno c'e' abuso e nell'altro no.
Norme citate
- codice penale-Art. 582, comma 2
- codice penale-Art. 571, comma 2
Parametri costituzionali
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