Pronuncia 27/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 571, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1969 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Liguori Addolorata, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza; Ritenuto che il pretore di Napoli, con ordinanza 15 aprile 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che la norma - secondo il pretore - violerebbe il principio d'uguaglianza, perché il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, ivi previsto, è perseguibile d'ufficio (anche) quando ne deriva una lesione personale lievissima (secondo comma), in tal caso punita con un terzo della pena del reato di lesione personale lievissima, mentre quest'ultimo delitto, nonostante la maggior gravità della sanzione, è perseguibile soltanto a querela di parte (art. 582, secondo comma); che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, nel nostro ordinamento giuridico penale, la perseguibilità d'ufficio non è necessariamente in relazione alla gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena, ma, talvolta, è in relazione alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso; che nell'art. 571 il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è perseguibile d'ufficio perché non si rimetta all'iniziativa dell'offeso, spesso un minore o un minorato o un dipendente, la punibilità di chi ha tradito la sua funzione di educatore o istruttore: motivo, questo, che basta ad escludere l'irrazionalità della norma; che, allorquando dal reato derivi una lesione personale lievissima, la perseguibilità d'ufficio è connessa all'abuso e non alla lesione, che, fra l'altro, ne è conseguenza solo eventuale; che, pertanto, la disparità di trattamento fra reato di abuso con lesioni personali lievissime e reato di lesioni personali lievissime è giustificata dalla disparità di situazioni, poiché qualunque sia la misura della pena nei due casi, nell'uno c'è l'abuso e nell'altro no.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, secondo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Wed Feb 17 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BRANCA

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Massime

ORD. 27/71. REATI E PENE - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - COD. PEN., ART. 571, SECONDO COMMA - ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA CON LESIONI PERSONALI LIEVISSIME - PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PUNIBILITA' SU QUERELA DEL REATO DI LESIONI PERSONALI LIEVISSIME (COD. PEN., ART. 582, SECONDO COMMA) - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA. REATI E PENE - PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO - NON E' NECESSARIAMENTE IN RELAZIONE ALLA GRAVITA' DEL REATO - RIFERIMENTO ANCHE ALLA PARTICOLARITA' DELLA FATTISPECIE E DEL BENE OFFESO.

Nel nostro ordinamento giuridico penale, la perseguibilita' d'ufficio non e' necessariamente in relazione alla gravita' del reato, quale si rivela con la misura della pena, ma, talvolta, e' in relazione alla particolarita' della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso. Nell'art. 571, il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e' perseguibile d'ufficio, perche' non si rimetta all'iniziativa dell'offeso, spesso un minore o un minorato o un dipendente, la punibilita' di chi ha tradito la sua funzione di educatore o istruttore. Pertanto la disparita' di trattamento fra reato di abuso con lesioni personali lievissime e reato di lesioni personali lievissime e' giustificato dalla disparita' di situazioni, poiche', qualunque sia la misura della pena nei due casi, nell'uno c'e' abuso e nell'altro no.

Parametri costituzionali