Articolo 727 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 71/2002Depositata il 19/03/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 727, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione automatica, anche al minorenne, della pena accessoria della pubblicazione a seguito di sentenza di condanna per il reato contravvenzionale di maltrattamento di animali. Infatti la disposizione di parte generale dell'art. 98 del codice penale, nel disciplinare la applicazione delle pene accessorie per i minorenni, esclude che la pena della pubblicazione della sentenza possa essere applicata ai condannati minorenni, sicché il rimettente - che non considera detta disposizione - dubita della legittimità costituzionale di una norma che non esiste nell'ordinamento.
Norme citate
- codice penale-Art. 727, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 411/1995Depositata il 27/07/1995
In forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., per cui la introduzione nell'ordinamento di nuove fattispecie penali e' riservata esclusivamente al legislatore, una pronuncia additiva - come quella richiesta nel caso dal giudice rimettente - dalla quale consegua l'inserimento nell'impugnato art. 727 cod. pen. - che prevede come contravvenzione solo il maltrattamento di animali - di una norma incriminatrice anche della condotta posta in essere da colui che, senza giustificato motivo, provoca la morte di un animale di sua proprieta', non rientra tra i poteri costituzionalmente spettanti alla Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 727 cod. pen., 'in parte qua'.) - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S. P.
Norme citate
- codice penale-Art. 727
Parametri costituzionali
Pronuncia 578/1990Depositata il 28/12/1990
I profili di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che vengono posti in gioco dall'attivita' di tiro a volo quando questa si svolga nelle forme della gara o della manifestazione pubblica (cfr. art. 70 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e art. 727 codice penale), incidendo su oggetti e interessi diversi da quelli direttamente inerenti all'esercizio dell'attivita' venatoria, restano in ogni caso riservati alla competenza statale.
Norme citate
- codice penale-Art. 727
- regio decreto-Art. 70
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.