Pronuncia 578/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, lettera n), della legge regionale della Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio), come integrato dall'art. 28 della legge regionale della Lombardia 16 agosto 1988, n. 41, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1989 dal T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia nel ricorso proposto da Lonati Sergio contro il Comune di Ghedi, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Lonati Sergio, nonché l'atto di intervento della Regione Lombardia; Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli; Uditi gli avvocati Claudio Chiola per Lonati Sergio e Gustavo Romanelli per la Regione Lombardia;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 37, lettera n), della legge regionale della Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio), come modificato dall'art. 28 della legge regionale della Lombardia del 16 agosto 1988, n. 41, con riferimento all'art. 117 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Enzo Cheli

Data deposito: Fri Dec 28 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 578/90 A. REGIONE IN GENERE - TIRO A VOLO SU VOLATILI D'ALLEVAMENTO - CARATTERE DI ATTIVITA' VENATORIA - CONSEGUENZE: COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE.

L'attivita' di tiro a volo su volatili d'allevamento non puo' essere considerata attivita' sportiva estranea all'esercizio della caccia in quanto ricorrono in essa tutti gli elementi propri all'esercizio della caccia qualificato, dall'art. 8 della legge n. 968/1977, come attivita' diretta all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 9. Deve di conseguenza essere riconosciuta nella materia una competenza legislativa regionale, non potendo ritenersi al riguardo preclusivo il fatto che l'attivita' in questione venga talvolta diretta all'abbattimento di specie non riconducibili alla "fauna selvatica", tanto piu' se si consideri che i contenuti della "caccia" (definita dall'art. 99 del d. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento anche alla "protezione faunistica" ed alla "polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico") si sono andati arricchendo anche negli orientamenti recenti della giurisprudenza costituzionale. - S. n. 63/1990

Norme citate

  • legge-Art. 8
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 99

Parametri costituzionali

SENT. 578/90 B. REGIONE LOMBARDIA - ATTIVITA' DI TIRO A VOLO SU ANIMALI D'ALLEVAMENTO - DIVIETO DI USARE QUALUNQUE SPECIE DI ANIMALI - DIVERSA DISCIPLINA CONTENUTA NELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA N. 968/1977 CHE VIETA SOLTANTO L'UTILIZZAZIONE DI VOLATILI APPARTENENTI ALLA "FAUNA SELVATICA" - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Una volta riconosciuta (v. massima A) la competenza legislativa regionale nella disciplina dell'esercizio del tiro a volo su volatili di allevamento, non puo' escludersi che le Regioni (nella specie la Regione Lombardia) possano adottare discipline piu' restrittive di quelle stabilite nell'art. 20, lett. q), legge quadro sulla caccia n. 968/1977 - che vieta nel tiro a volo l'utilizzo di volatili non di allevamento - estendendo il divieto anche ai volatili di allevamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 lett. n. l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 - come modificato dall'art. 28, l. reg. Lombardia 16 agosto 1988, n. 41 sollevata in riferiemtno all'aer. 117 Cost.).

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 37 LETT. N)
  • legge-Art. 20 LETT. Q.
  • legge della Regione Lombardia-Art. 28

Parametri costituzionali

SENT. 578/90 C. SPORT - GARE DI TIRO A VOLO - PROFILI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - ESTRANEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA - COMPETENZA STATALE.

I profili di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che vengono posti in gioco dall'attivita' di tiro a volo quando questa si svolga nelle forme della gara o della manifestazione pubblica (cfr. art. 70 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e art. 727 codice penale), incidendo su oggetti e interessi diversi da quelli direttamente inerenti all'esercizio dell'attivita' venatoria, restano in ogni caso riservati alla competenza statale.

Norme citate