Pronuncia 578/1990
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, lettera n), della legge regionale della Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio), come integrato dall'art. 28 della legge regionale della Lombardia 16 agosto 1988, n. 41, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1989 dal T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia nel ricorso proposto da Lonati Sergio contro il Comune di Ghedi, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Lonati Sergio, nonché l'atto di intervento della Regione Lombardia; Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli; Uditi gli avvocati Claudio Chiola per Lonati Sergio e Gustavo Romanelli per la Regione Lombardia;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 37, lettera n), della legge regionale della Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio), come modificato dall'art. 28 della legge regionale della Lombardia del 16 agosto 1988, n. 41, con riferimento all'art. 117 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA
Relatore: Enzo Cheli
Data deposito: Fri Dec 28 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CONSO
Massime
SENT. 578/90 A. REGIONE IN GENERE - TIRO A VOLO SU VOLATILI D'ALLEVAMENTO - CARATTERE DI ATTIVITA' VENATORIA - CONSEGUENZE: COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 8
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 99
Parametri costituzionali
SENT. 578/90 B. REGIONE LOMBARDIA - ATTIVITA' DI TIRO A VOLO SU ANIMALI D'ALLEVAMENTO - DIVIETO DI USARE QUALUNQUE SPECIE DI ANIMALI - DIVERSA DISCIPLINA CONTENUTA NELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA N. 968/1977 CHE VIETA SOLTANTO L'UTILIZZAZIONE DI VOLATILI APPARTENENTI ALLA "FAUNA SELVATICA" - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 37 LETT. N)
- legge-Art. 20 LETT. Q.
- legge della Regione Lombardia-Art. 28
Parametri costituzionali
SENT. 578/90 C. SPORT - GARE DI TIRO A VOLO - PROFILI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - ESTRANEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA - COMPETENZA STATALE.
Norme citate
- codice penale-Art. 727
- regio decreto-Art. 70