Pronuncia 411/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 727 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1994 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Bertocci Danilo, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Antonio Baldassarre

Data deposito: Thu Jul 27 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 411/95 A. LEGGI PENALI - NUOVE FATTISPECIE PENALI - POSSIBILITA', PER LA CORTE COSTITUZIONALE, DI INTRODURLE, ATTRAVERSO PROPRIE DECISIONI, NELL'ORDINAMENTO - ESCLUSIONE.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, in forza del principio di legalita' sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., al giudice costituzionale non e' dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare la creazione - eclusivamente riservata al legislatore - di una nuova fattispecie penale. - V., ad es., O. nn. 25/1995 e 146/1993, e S. nn. 108/1981 e 42/1977. red.: S. P.

Parametri costituzionali

SENT. 411/95 B. REATO IN GENERE - FATTISPECIE PENALI - PREVISIONE COME CONTRAVVENZIONE DEL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI E NON, INVECE, DELL'IPOTESI, RITENUTA PIU' GRAVE, DELL'UCCISIONE IMMOTIVATA DI ANIMALE PROPRIO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE, INOLTRE, DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI ASSUNTI DALL'ITALIA IN MATERIA DI TUTELA DI ANIMALI DOMESTICI - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

In forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., per cui la introduzione nell'ordinamento di nuove fattispecie penali e' riservata esclusivamente al legislatore, una pronuncia additiva - come quella richiesta nel caso dal giudice rimettente - dalla quale consegua l'inserimento nell'impugnato art. 727 cod. pen. - che prevede come contravvenzione solo il maltrattamento di animali - di una norma incriminatrice anche della condotta posta in essere da colui che, senza giustificato motivo, provoca la morte di un animale di sua proprieta', non rientra tra i poteri costituzionalmente spettanti alla Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 727 cod. pen., 'in parte qua'.) - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S. P.