Articolo 423-bis - CODICE PENALE
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(Incendio boschivo).
Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve ((, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale)) ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
La pena prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso al fine di trarne profitto per se' o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.
le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
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