Articolo 327 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 100/1966Depositata il 11/07/1966
L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E cio' perche' il fatto e' punito se ed in quanto posto in essere "nell'esercizio delle funzioni" e, quindi, sia per l'obbligo che incombe al pubblico ufficiale di tenere un comportamento conforme ai doveri di ufficio, allorquando forma ed attua la volonta' dell'ente pubblico (art. 54, secondo comma, Cost.), sia per l'entita' del danno che deriva alla pubblica Amministrazione da un incitamento al dispregio delle istituzioni che provenga da un suo organo in quel particolare momento. I privati cittadini, come tali, si trovano in una posizione completamente diversa da quella del pubblico ufficiale, non potendo per essi ricorrere giammai le situazioni suddette, onde non si puo' configurare quella violazione del principio di eguaglianza prospettata dall'ordinanza di rimessione. Ed e' ovvio che non ha alcuna rilevanza che il pubblico ufficiale sia legato o meno da un rapporto organico con la pubblica Amministrazione, dal momento che, per la sussistenza del reato, occorre soltanto l'esercizio di pubbliche funzioni.
Norme citate
- codice penale-Art. 327
Parametri costituzionali
Pronuncia 100/1966Depositata il 11/07/1966
L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non e' in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, in quanto detto eccitamento si puo' estrinsecare con mezzi diversi, ma anche quando si attui con la parola, non perde quel carattere di impulso e di principio di azione, diretta ad offendere, che lo qualifica e vale a differenziarlo nettamente dalla manifestazione del pensiero.
Norme citate
- codice penale-Art. 327
Parametri costituzionali
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