Pronuncia 100/1966

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 327 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1965 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Mantovani Gino, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1965 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 del Codice penale, sollevata con ordinanza del 21 giugno 1965 del Tribunale di Rovigo, per la parte relativa all'eccitamento al dispregio delle istituzioni, in riferimento agli artt. 3 e 21, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966. GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Relatore: Giuseppe Verzì

Data deposito: Mon Jul 11 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 100/66 A. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., ART. 327 - ECCITAMENTO AL DISPREGIO DELLE ISTITUZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E cio' perche' il fatto e' punito se ed in quanto posto in essere "nell'esercizio delle funzioni" e, quindi, sia per l'obbligo che incombe al pubblico ufficiale di tenere un comportamento conforme ai doveri di ufficio, allorquando forma ed attua la volonta' dell'ente pubblico (art. 54, secondo comma, Cost.), sia per l'entita' del danno che deriva alla pubblica Amministrazione da un incitamento al dispregio delle istituzioni che provenga da un suo organo in quel particolare momento. I privati cittadini, come tali, si trovano in una posizione completamente diversa da quella del pubblico ufficiale, non potendo per essi ricorrere giammai le situazioni suddette, onde non si puo' configurare quella violazione del principio di eguaglianza prospettata dall'ordinanza di rimessione. Ed e' ovvio che non ha alcuna rilevanza che il pubblico ufficiale sia legato o meno da un rapporto organico con la pubblica Amministrazione, dal momento che, per la sussistenza del reato, occorre soltanto l'esercizio di pubbliche funzioni.

Parametri costituzionali

SENT. 100/66 B. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., ART. 327 - ECCITAMENTO AL DISPREGIO DELLE ISTITUZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non e' in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, in quanto detto eccitamento si puo' estrinsecare con mezzi diversi, ma anche quando si attui con la parola, non perde quel carattere di impulso e di principio di azione, diretta ad offendere, che lo qualifica e vale a differenziarlo nettamente dalla manifestazione del pensiero.

Parametri costituzionali