Articolo 29 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 286/1999Depositata il 09/07/1999
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, primo comma, cod. pen., <<nella parte in cui statuisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici>>. Il giudice 'a quo' vorrebbe che dalla pena accessoria - applicabile secondo i principi generali solo in base a una condanna penale definitiva - non scaturisse l'automatismo della rimozione, ma si affermasse nella sua ineludibilita' l'interposizione del giudizio disciplinare. Ma il principio della necessita' del procedimento disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, e' qui a torto invocato perche' esso non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, in genere, ne' l'interdizione dai pubblici uffici, in particolare, costituendo la risoluzione del rapporto di impiego, in questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo. - Cfr. S. nn. 363/1996, 239/1996 e 197/1993, nonche' O. nn. 201/1994 e 137/1994.
Norme citate
- codice penale-Art. 29, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 3/1966Depositata il 13/01/1966
La retribuzione dei lavoratori - tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescienza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa - e' fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione nel vigente ordine costituzionale, fondato, appunto, sul lavoro (art. 1 cost.), posto che l'art. 36 cost., garantisce espressamente il diritto alla retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ne consegue che, pur non potendosi escludere in via assoluta la possibilita' della privazione di tale diritto quale misura sanzionatoria, e' certamente in contrasto col precetto costituzionale collegare indiscriminatamente, come fa l'art. 28, n. 5 cod. pen., integrato dall'art. 29, per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita di esso al solo fatto che il titolare abbia riportato la condanna a una certa pena detentiva.
Norme citate
- codice penale-Art. 28 N.5
- codice penale-Art. 29
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.