Pronuncia 286/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, primo comma, del codice penale, e 85, lettera b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Trapasso Gabriele contro l'ENPAS, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, lettera b) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe; b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito: Fri Jul 09 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 286/99 A. IMPIEGO PUBBLICO - CONDANNA DEL DIPENDENTE (NELLA SPECIE, DELL'ENPAS) PASSATA IN GIUDICATO, CHE IMPORTI L'INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI - AUTOMATICA DESTITUZIONE DALL'IMPIEGO - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE MERAMENTE IPOTETICA - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 85, lett. b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), <<nella parte in cui prescrive che l'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato che importi l'interdizione dai pubblici uffici>>, non solo perche' la stessa e' posta come meramente ipotetica, ma perche' e' perplessa la motivazione, non risultando chiaro se rispetto all'altra questione, sollevata dal giudice 'a quo' con la medesima ordinanza di rimessione, essa si collochi in linea subordinata, o alternativa, o successiva.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 85 LETTERA B)

Parametri costituzionali

SENT. 286/99 B. IMPIEGO PUBBLICO - CONDANNA ALLA RECLUSIONE PER UN TEMPO NON INFERIORE A CINQUE ANNI - CONSEGUENTE INTERDIZIONE PERPETUA DEL CONDANNATO DAI PUBBLICI UFFICI - AUTOMATISMO DELLA MISURA E NON PREVISTA INTERPOSIZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, primo comma, cod. pen., <<nella parte in cui statuisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici>>. Il giudice 'a quo' vorrebbe che dalla pena accessoria - applicabile secondo i principi generali solo in base a una condanna penale definitiva - non scaturisse l'automatismo della rimozione, ma si affermasse nella sua ineludibilita' l'interposizione del giudizio disciplinare. Ma il principio della necessita' del procedimento disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, e' qui a torto invocato perche' esso non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, in genere, ne' l'interdizione dai pubblici uffici, in particolare, costituendo la risoluzione del rapporto di impiego, in questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo. - Cfr. S. nn. 363/1996, 239/1996 e 197/1993, nonche' O. nn. 201/1994 e 137/1994.

Parametri costituzionali