Pronuncia 3/1966

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1965 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Zona Carlo, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 3 luglio 1965. Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Aldo Sandalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro; dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale: 1) del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti; 2) dell'art. 183, comma primo, lett. a, e comma terzo, del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari; 3) dell'art. 29, comma primo, lett. a, e comma quarto, del R.D.L. 31 dicembre 1925, n. 2383, sul trattamento di quiescenza dei salariati statali; 4) dell'art. 43, comma primo, n. 1, e comma secondo, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali; 5) dell'art. 42, comma primo, n. 1, e comma secondo, e dell'art. 43 della legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali; 6) dell'art. 36, comma primo, e dell'art. 37, comma primo, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Aldo Sandulli

Data deposito: Thu Jan 13 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 3/66 A. LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRIVAZIONE PER EFFETTO DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI - ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 28, N. 5, COD. PEN., IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

In applicazione al principio insito nell'art. 3 cost., secondo il quale e' ammissibile una disparita' di trattamento in situazioni analoghe solo se e' giustificata, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, n. 5, cod. pen., laddove prevede per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa la perdita degli stipendi, delle pensioni e degli assegni aventi carattere retributivo e che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico, per effetto di condanna penale che importi l'interdizione dai pubblici uffici. Infatti la disparita' che ne risulta in danno delle persone sopra menzionate rispetto a tutte le altre che non percepiscono da enti pubblici alcuno degli indicati emolumenti retributivi, non appare ispirata a ragioni sufficienti a giustificarla, ne' poggiata su idonea base.

SENT. 3/66 B. LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRIVAZIONE A SEGUITO DI INTERDIZIONE AI PUBBLICI UFFICI - ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 28, N. 5 COD. PEN. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE.

La retribuzione dei lavoratori - tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescienza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa - e' fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione nel vigente ordine costituzionale, fondato, appunto, sul lavoro (art. 1 cost.), posto che l'art. 36 cost., garantisce espressamente il diritto alla retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ne consegue che, pur non potendosi escludere in via assoluta la possibilita' della privazione di tale diritto quale misura sanzionatoria, e' certamente in contrasto col precetto costituzionale collegare indiscriminatamente, come fa l'art. 28, n. 5 cod. pen., integrato dall'art. 29, per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita di esso al solo fatto che il titolare abbia riportato la condanna a una certa pena detentiva.

SENT. 3/66 C. CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZE DICHIARATIVE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE CONSEGUENZIALE AD ALTRE NORME NON IMPUGNATE.

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 cost., dell'art. 28, secondo comma, n. 5 cod. pen., limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti, traggono titolo da un rapporto di lavoro, va dichiarata altresi' la illegittimita' costituzionale delle seguenti altre norme, con la stessa limitazione indicata a proposito dell'art. 28 cit.; terzo comma dello stesso art. 28 del Cod. pen.; dell'art. 183 comma primo lett. a, e comma terzo del T.U. 21 febbraio 1895 n. 70, sulle pensioni civili e militari; art. 29, primo comma, lett. a, e quarto comma, del R.D.L. 31 dicembre 1925 n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali; dell'art. 42, comma primo n. 1, e comma secondo, e art. 43 della legge 25 luglio 1941 n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali; dell'art. 36, comma primo, e art. 37, comma primo, della legge 6 luglio 1939 n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 183, comma 1
  • legge-Art. 36, comma 1
  • legge-Art. 42, comma 1
  • regio decreto-Art. 183, comma 3
  • regio decreto legge-Art. 29, comma 1
  • regio decreto legge-Art. 29, comma 4
  • codice penale-Art. 28, comma 3
  • regio decreto legge-Art. 43, comma 2
  • legge-Art. 42, comma 2
  • regio decreto legge-Art. 43, comma 1
  • legge-Art. 43
  • legge-Art. 37, comma 1