Articolo 481 - CODICE PENALE
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(Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita')
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessita', attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.
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