Articolo 150 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 cod. proc. pen., laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo; 150 cod. pen., nella parte in cui non prevede l'assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato. In particolare, l'ordinanza di rimessione prospetta il petitum in forma ancipite, proponendo quesiti collegati da un nesso di irrisolta alternatività. Infatti, entrambe le questioni mirano a rimediare al medesimo vulnus denunciato, determinato dal fatto che, in caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, si origina una situazione di sospensione sine die . Tuttavia, porterebbero a risultati diversi, in quanto l'una mira a far decorrere la prescrizione nonostante la sospensione del processo per l'incapacità dell'imputato di parteciparvi, l'altra a definire immediatamente il processo, mediante una pronuncia di estinzione del reato. Le due soluzioni, non prospettate in un rapporto di subordinazione, sono tra loro alternative, in quanto, se si accogliesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 cod. pen. mediante un pronuncia additiva che equipari alla morte del reo l'incapacità sopravvenuta ed irreversibile dello stesso, diventerebbe priva di rilevanza la questione relativa all'art. 159 cod. pen. Indipendentemente dal suo carattere ancipite, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. è manifestamente inammissibile, anche perché, con la sentenza n. 45 del 2015, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile». Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le questioni concernenti norme medio tempore dichiarate illegittime sono manifestamente inammissibili, v., ex multis , ordinanza n. 129/2015.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 150 del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'estinzione del reato consegua, oltre che alla morte del reo, «ad uno stato mentale dell'imputato in vita che ne impedisca in modo permanente ed irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento». L'eterogeneità delle situazioni poste a confronto impedisce di ravvisare la denunciata violazione del principio di eguaglianza: invero - ed anche a prescindere dal rilievo che le cause di estinzione del reato costituiscono ius singulare , rientrante, quanto a casi e disciplina, nella discrezionalità legislativa - mentre nel caso di morte dell'imputato la cessazione del rapporto processuale deriva dalla natura stessa dell'evento, che implica il venir meno, sul piano fisico, di uno dei soggetti di quel rapporto, nell'ipotesi considerata dal giudice a quo la definitività dell'impedimento alla prosecuzione delle attività processuali si correla, invece, a una prognosi che - in quanto basata sulle attuali cognizioni scientifiche e tenuto conto anche dell'eventualità di comportamenti simulatori - appare connotata da margini di possibile errore certamente superiori, in linea generale, a quelli propri dell'accertamento dell'avvenuto decesso dell'imputato. Soprattutto, è dirimente la considerazione della diversità della ratio di tutela che viene in rilievo nei due frangenti, posto che l'estinzione del reato per morte del reo costituisce diretto riflesso del principio - di carattere sostanziale - di personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.), mentre la preclusione allo svolgimento del procedimento nei confronti della persona che, per il suo stato di mente, non è in grado di parteciparvi in modo cosciente ha un obiettivo di protezione di natura prettamente processuale, mirando alla salvaguardia del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), nel particolare aspetto della difesa personale o autodifesa.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost., nei confronti dell'art. 150 cod. pen. nella parte in cui, nel prevedere che la morte dell'accusato, avvenuta prima della condanna, estingue il reato, lo qualifica "reo". Nell'ordinanza di rimessione manca infatti la necessaria motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'. - Sulla stessa questione, O. (di manifesta infondatezza) n. 35/1965.
L'art. 150 del codice penale, prescrivendo che "la morte del reo, avvenuta prima della condanna estingue il reato", non e' in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, per il quale "l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva"". E cio' perche' il termine "reo" nell'art. 150 del codice penale non ha affatto il significato di "colpevole" ed e' stato usato in sostituzione del termine "imputato" soltanto per evitare il richiamo ad una nozione di carattere processuale. La questione di legittimita' costituzionale proposta nei suddetti termini e' pertanto manifestamente infondata, come e' confermato dal rilievo che la norma di legge deve necessariamente ricorrere all'uso di un termine per indicare il soggetto la cui morte importa la estinzione del reato, mentre il giudice non e' affatto vincolato a ripetere nella decisione le stesse parole del codice, nulla vietando che egli si avvalga di altro termine, tecnico, quale "imputato", oppure privo di ogni qualificazione giuridica.