Articolo 34 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 102/2020Depositata il 29/05/2020
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Cost., nonché all'art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo - dell'art. 34 cod. pen., che stabilisce, al secondo comma, che la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale opera come conseguenza automatica della condanna per delitti commessi con abuso della medesima responsabilità. Rispetto agli scopi perseguiti dal rimettente - eliminare l'automatismo nell' an della pena accessoria indicata con riferimento al solo delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero - l'estensione del sindacato di costituzionalità all'art. 34, secondo comma, cod. pen. è, per un verso, inutile, posto che l'art. 574- bis , terzo comma, cod. pen. si atteggia a lex specialis e, per l'altro, eccedente, dal momento che l'art. 34 si applica alla generalità dei delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, dei quali non si occupa - né potrebbe occuparsi - l'ordinanza di rimessione. Difettano, inoltre, di rilevanza le questioni concernenti il quantum della pena accessoria, non avendo la ricorrente articolato motivi di ricorso sulla durata della sanzione ma solo sull' an della sua applicazione.
Norme citate
- codice penale-Art. 34
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 31
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art.
- Costituzione-Art. 10
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.