Articolo 641 - CODICE PENALE
.
(Insolvenza fraudolenta)
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.