Articolo 414 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 56/2023Depositata il 30/03/2023
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 CEDU - dell'art. 414, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il delitto di istigazione a delinquere, la pena minima di un anno di reclusione. Il rimettente si è riservato di valutare solo all'esito dell'incidente di legittimità costituzionale la sussistenza dei fatti e l'effettiva pericolosità delle condotte ascritte agli imputati, nonché l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; le questioni, che concernono il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in esame, risultano pertanto astratte e premature, ciò che impedisce di apprezzarne la concreta rilevanza nel giudizio a quo . ( Precedenti: S. 269/2022 - mass. 45172; S. 141/2022 - mass. 44940; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 65 del 1970 - mass. 4989; O. 210/2020 - mass. 42932 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 414, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 10
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 17
Pronuncia 65/1970Depositata il 04/05/1970
L'art. 414, ultimo comma, codice penale, vietando la pubblica apologia di ogni delitto, non puo' costituire impedimento alla liberta' di manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, ove della norma incriminatrice si dia corretta interpretazione. La mera critica della legislazione e della giurisprudenza, l'attivita' propagandistica diretta alla "deletio legis", l'affermazione che fatti previsti come delitti possono avere positivo contenuto morale e sociale non costituiscono il reato d'apologia di delitto. Contrasta invece contro le basi di ogni immaginabile ordinamento giuridico apologizzare il delitto come mezzo lodevole per ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale: l'apologia punibile non e' dunque la pura manifestazione di pensiero ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti.
Norme citate
- codice penale-Art. 414
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.