Articolo 414 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 65/1970Depositata il 04/05/1970
L'art. 414, ultimo comma, codice penale, vietando la pubblica apologia di ogni delitto, non puo' costituire impedimento alla liberta' di manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, ove della norma incriminatrice si dia corretta interpretazione. La mera critica della legislazione e della giurisprudenza, l'attivita' propagandistica diretta alla "deletio legis", l'affermazione che fatti previsti come delitti possono avere positivo contenuto morale e sociale non costituiscono il reato d'apologia di delitto. Contrasta invece contro le basi di ogni immaginabile ordinamento giuridico apologizzare il delitto come mezzo lodevole per ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale: l'apologia punibile non e' dunque la pura manifestazione di pensiero ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti.
Norme citate
- codice penale-Art. 414
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.