Articolo 199 - CODICE PENALE
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(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge)
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 27/1959Depositata il 05/05/1959
SENT. 27/59 B. LIBERTA' PERSONALE - RESTRIZIONI - MISURE DI SICUREZZA - OGGETTO.
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione, riaffermando il principio contenuto nell'art. 199 Cod. pen., per il quale nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge, accoglie per cio' stesso nell'ordinamento il sistema delle misure di sicurezza a carico di persone socialmente pericolose. Oggetto delle misure di sicurezza prevedute dal Codice penale o dalla legge di p.s. rimane sempre quello comune a tutte le misure di prevenzione, cioe' la pericolosita' sociale del soggetto.
Norme citate
- codice penale-Art. 199
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.